Edifici inagibili, non abitabili, aree edificabili al posto di edifici crollati e unità immobiliari collabenti. Ecco quando un contribuente può essere esonerato dal versamento delle imposte sugli immobili, IMU, IRPEF e altre tasse.
Tasse sui redditi, sul lavoro, sui risparmi, sugli immobili, e poi, imposte su beni materiali quali le auto e così via dicendo. Che l’Italia sia un Paese notoriamente ad alta imposizione fiscale e non, è un dato acclarato.
Si pagano le tasse anche su cose che sono frutto di sacrificio e che nascono da acquisti fatti dai contribuenti grazie magari al loro duro lavoro svolto o alla loro capacità di risparmio.
Eppure lo Stato spesso anche su cose di questo genere, vuole il versamento delle imposte. Sulle case per esempio, è proprio così. Nonostante le proprie case siano frutto di sacrifici immani, bisogna versare le relative imposte. Sulla casa grava l’IMU, gravava la TASI, si paga l’IRPEF e così via. In alcuni casi però ci si può salvare. Anche se sono casi limite dove parlare di casa è esagerato.
Immobili collabenti, aree edificabili e case inagibili o inabitabili, occhio alle differenze per IMU, IRPEF e altre tasse
Tutti gli immobili di cui è titolare un contribuente, devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi perché si tratta di cose che generano reddito e sono assoggettate ad IRPEF. Le prime case godono di alcune agevolazioni, ma sugli altri immobili nulla da fare. Il loro inserimento nella dichiarazione dei redditi produce imposta da versare.
Sulle case inoltre grava l’IMU, l’Imposta Municipale Unica. Solo su prima casa e sua pertinenza non si versa l’Imposta, a meno che non siano immobili di lusso o con interesse artistico, storico e culturale elevato (ville, palazzi storici, castelli e così via dicendo). Inoltre gli immobili finiscono anche dentro l’ISEE.
Dal momento che alcune agevolazioni e prestazioni assistenziali, bonus e vantaggi dipendono proprio dall’ISEE, evidente che l’incidenza di questi immobili (anche in questo caso, ad eccezione della prima casa) sia rilevante. Oggi però parliamo di immobili che hanno una definizione particolare.
Si chiamano immobili collabenti, che non producendo rendita vengono esclusi sia dall’IMU che dall’IRPEF. E non avendo rendita non influiscono sull’ISEE. In genere l’edificio collabente è una specie di rudere, che non può essere abitato e quindi che non produce reddito per il proprietario. Ma bisogna capire bene di che genere di edificio si tratta.
Cosa vuol dire immobile collabente e perché non si pagano le tasse
Spesso i contribuenti considerano collabenti anche edifici crollati in parte. In questo caso, quando un edificio è crollato, può essere valutato da un punto di vista differente dal punto di vista catastale. Si può passare ad area edificabile per esempio. Ed in questo caso, si tratta di una area che genera rendita.
E su questo genere di area, l’imposizione fiscale si applica. Per gli edifici collabenti no. Altre volte i contribuenti considerano un edificio inagibile come collabente. Invece anche in questo caso è un credo sbagliato.
Sia aree edificabili dove sorge un edificio crollato che edifici non agibili o abitabili per carenze strutturali o per carenze igienico-sanitarie, sono assoggettati comunque a IMU per esempio. Chi non paga l’IMU pensando agli edifici collabenti, commette evasione. L’IMU per le case inagibili è ridotta del 50%, ma va comunque versata.
Un immobile collabente invece è quello che è esonerato da tutte le imposte perché è in una fase di deterioramento netto e costante. Si tratta del tipico rudere che deve essere registrato in catasto alla categoria F/2. In catasto gli edifici che rientrano in questa categoria, non hanno rendita catastale. Pertanto non possono essere assoggettate ad un’imposta di qualsiasi genere. In sostanza, parliamo di immobili fatiscenti, ruderi, fabbricati parzialmente demoliti, senza tetto e così via dicendo.
Immobili collabenti: foto e immagini
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