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Le indicazioni in un documento dell’INPS in occasione dell’adeguamento del Fondo alla legge n. 234/2021. Dall’11 novembre 2023 tutele estese anche alle aziende con un solo dipendente, cassa integrazione più lunga e staffetta generazionale per incentivare l’assunzione di giovani.





Raddoppia a ventisei settimane in un biennio mobile la durata della cassa integrazione per i dipendenti impiegati nel settore dei servizi ambientali. Ed il Fondo potrà sostenere anche la staffetta generazionale con l’obiettivo di consentire l’assunzione di giovani di età non superiore a 35 anni. Lo rende noto, tra l’altro, l’INPS nella Circolare n. 85/2024 nella quale passa in rassegna le novità in vigore dall’11 novembre 2023 data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2023) con il quale il Fondo è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021).

Anche un solo dipendente

La novità principale riguarda l’ampliamento delle tutele offerte dal Fondo (assegno di integrazione salariale, prestazione integrativa della Naspi, assegno straordinario di solidarietà, eccetera) che dalla predetta data coinvolge anche le aziende che occupano da uno a cinque dipendenti (prima esclusi) compresi gli apprendisti (ora di qualsiasi tipo e non solo professionalizzante) e i lavoratori a domicilio, con la sola esclusione dei dirigenti. Per l’accesso alle prestazioni non è richiesta alcuna anzianità aziendale.

Conseguentemente dall’11 novembre 2023 è venuto meno l’obbligo per i datori di lavoro con un organico sino a cinque dipendenti di contribuire al Fis, il Fondo di integrazione salariale dell’Inps. L’Inps aveva già diffuso istruzioni in merito con messaggio n. 3901/2023.

Cassa Integrazione

Prima dell’adeguamento il Fondo riconosceva sino a 13 settimane di assegno di integrazione salariale in un biennio mobile sia per la causali ordinarie che straordinarie. A partire dalle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa occorse dal 27 ottobre 2023 la durata è diversificata in base all’organico aziendale. In particolare:

  • Se i datori occupano sino a cinque dipendenti la durata resta pari ad un massimo di 13 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie;
  • Se occupano oltre cinque e sino quindici dipendenti la durata raddoppia e diventa pari sino ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie;
  • Se occupano oltre quindici dipendenti spettano sino ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie; 12 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “crisi aziendale”; 24 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “riorganizzazione” e 36 mesi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

 La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate nel limite massimo di 1.392,89€ al mese (2024). All’importo non si applica la riduzione del 5,84% della legge n. 41/1986.

Staffetta generazionale

Con la riforma il Fondo acquisisce, inoltre, la possibilità di accompagnare alla pensione i lavoratori a cui manchino non più di tre anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata in cambio dell’assunzione presso il medesimo datore di lavoro di giovani di età non superiore a 35 anni per un periodo non inferiore a tre anni.

Integrazione Naspi

Per quanto riguarda l’integrazione della Naspi l’Inps conferma che il Fondo assicura:

  • Una prestazione integrativa della misura della Naspi volta ad assicurare l’ammontare della prestazione erogata inizialmente dall’Inps sino alla sua scadenza (in sostanza l’integrazione consente di sterilizzare gli effetti della riduzione mensile della prestazione, il cd. decalage);
  • Una prestazione integrativa della durata della Naspi che spetta al termine della stessa nel limite di ulteriori 18 mesi. La misura della prestazione è pari all’importo che la Naspi ha assunto al termine delle riduzioni mensili previste. Questa prestazione non spetta ai lavoratori assunti a tempo determinato.

Finanziamento

Per il finanziamento del Fondo i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo ordinario – calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali – pari allo 0,65% se occupano mediamente più di 15 dipendenti e dello 0,45% se occupano mediamente sino a quindici (il contributo è per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico dei lavoratori) più un contributo aggiuntivo di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova e – per il periodo tra il 7 febbraio 2021 ed il 31 dicembre 2022 – il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata.

I datori versano, inoltre, un contributo addizionale (ad eccezione delle causali EONE) pari all’1,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori che fruiscono dell’assegno di integrazione salariale; un contributo integrativo per tutta la durata della prestazione integrativa della Naspi pari al 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero eventi non tutelati.

Tetto aziendale

L’Inps spiega, infine, che l’adeguamento modifica in via transitoria il cd. tetto aziendale cioè il limite massimo di domande di prestazioni ordinarie e integrative accoglibili per ciascun datore. Attualmente il limite è pari al massimo della contribuzione dovuta dallo stesso datore di lavoro sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, ricomprendendo in tale calcolo la contribuzione addizionale e la contribuzione straordinaria (dovuta in caso di ricorso alla prestazione integrativa della Naspi). Per i datori di lavoro di nuova iscrizione al Fondo con organico compreso tra 1 e 5 dipendenti il decreto stabilisce che non si applicherà nessun limite per le prestazioni erogate nel 2023; 10 volte nel 2024; otto volte nel 2025; sette volte nel 2026; sei volte nel 2027 e cinque volte nel 2028.

Documenti: Circolare Inps 85/2024

 

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