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Quando, come e perché i content creator che ricevono per gratitudine piccole somme di denaro dai loro followers devono indicarle nel 730.

Una lettrice ci chiede: «L’utilizzo di sistemi di donazione come buymeacoffee.com sono da riportare in dichiarazione dei redditi? Anche se in un anno si raccolgono pochi euro? E nel caso del 730, come procedere?»
In termini più generali la domanda può essere posta così: i proventi da donazioni online vanno dichiarati? È una questione importante che riguarda tutti coloro che pubblicano contenuti sul web o sui social e ricevono per questo una remunerazione spontanea dai loro followers, a titolo di gratitudine. Ma si tratta pur sempre di somme incassate e bisogna sapere come regolarsi con il Fisco.

Buymeacoffee: cos’è e come funziona

Buymeacoffee – letteralmente: offrimi un caffè – è un sito che consente di remunerare gli autori di post di blog e gli altri creatori di contenuti (musicali, grafici, artistici, ecc.) pubblicati online: siccome la fruizione è gratuita, chi è soddisfatto può lasciare un piccolo contributo in denaro all’autore, utilizzando questa piattaforma, che guadagna trattenendo una piccola percentuale dall’ammontare della transazione.

Ne esistono molte altre simili, e funzionano tutte con lo stesso meccanismo. È un modo tangibile per ringraziare i content creator che ci hanno lasciati soddisfatti con i loro contenuti pubblicati gratuitamente sul web. Di solito l’ammontare minimo che si può regalare è di un euro (circa l’importo di un caffè), solitamente se ne donano 3, 5 o 10, ma è possibile elargire anche somme maggiori, a discrezione di chi compie il regalo e nell’ambito dei limiti stabiliti dalla piattaforma utilizzata.

Siccome le transazioni compiute con questo sistema sono tracciate, e quindi potrebbero essere rilevate anche a posteriori dagli organi di controllo fiscale, come l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, il problema dell’eventuale dichiarazione dei proventi di queste donazioni nel 730 si pone per tutti coloro che le ricevono. Ed è evidente che anche le cifre realizzate il corso d’anno potrebbero diventare consistenti, specialmente se il numero di chi compie anche piccole donazioni è elevato, come nel caso di un content creator molto seguito ed apprezzato dal suo pubblico. Analizziamo i vari casi concreti che possono presentarsi.

Tassazione delle donazioni ricevute

A norma dell’articolo 769 del Codice civile, le donazioni sono atti di liberalità che vengono compiuti con l’intento di arricchire il soggetto che le riceve e senza richiedere in cambio alcun corrispettivo.

In linea generale, le donazioni di modico valore – quelle che hanno ad oggetto piccole somme di denaro o altri beni mobili, come i regali d’uso nelle festività e nelle occasioni: ad esempio le “buste” elargite come dono per i matrimoni – non sono soggette a tassazione, specialmente quando vengono compiute tra privati come parenti ed amici.

Le donazioni di non modico valore, invece, sono soggette ad una specifica imposta, il cui ammontare varia in relazione all’importo e al grado di parentela tra chi le effettua e chi le riceve (ad esempio, le donazioni tra genitori e figli sono esentasse fino a un milione di euro).

Profitti dei content creator: regime fiscale

I content creator che svolgono un’attività economica abituale e organizzata, anche in forma autonoma, come coloro che hanno siti Internet molto frequentati dagli utenti attraverso i quali promuovono le loro realizzazioni (libri, brani musicali, opere artistiche, ecc.) e gli Youtuber o i TikToker di successo, che pubblicano frequentemente contenuti e monetizzano i guadagni devono sempre dichiarare gli introiti derivanti dalla loro attività: in questi casi anche le donazioni ricevute online sono sicuramente imponibili e gli importi complessivi realizzati in corso d’anno vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre ai content creator professionali occorre l’apertura della partita Iva, come in tutti i casi di esercizio di qualsiasi attività economica esercitata in modo abituale ed in forma organizzata, a prescindere dai ricavi che se ne traggono: anche avere un semplice sito Internet, che funziona 24/7, costituisce un indice che depone in tal senso, se è destinato alla promozione e alla vendita al pubblico di prodotti o di servizi vari.

Per questi soggetti, quindi, anche le donazioni ricevute attraverso qualsiasi canale e forma costituiscono una remunerazione dell’attività svolta e rientrano nel reddito d’impresa: precisamente costituiscono una «sopravvenienza» attiva (art. 88 del TUIR, D.P.R. n. 917/1986) che, come tale, concorre a formare il reddito di esercizio nell’anno in cui è avvenuto l’incasso (ma ai fini della tassazione la somma può essere “spalmata” in quote costanti nei quattro anni successivi).

Proventi di piccole donazioni ricevute online

Nel mezzo tra le piccole donazioni, sicuramente non imponibili, e l’attività dei content creator professionali sta la “zona grigia” in cui rientrano tutti coloro che pubblicano contenuti solo sporadicamente ed occasionalmente, quindi con periodicità random (casuale, non predeterminata): per essi si ritiene che i proventi delle piccole donazioni ricevute dagli utenti affezionati e sostenitori, che semplicemente desiderano con ciò ringraziarli, non costituiscano reddito e pertanto non debbano essere dichiarati nel modello 730 annuale.

Ad esempio, un semplice blog amatoriale con poche pubblicazioni senza periodicità stabilita, che ha una piccola community di followers alcuni dei quali decidono di fare donazioni non rientra affatto in un’attività di lavoro organizzato e di tipo lucrativo. E per queste prestazioni occasionali non serve neppure la partita Iva.

Però, le cose cambiano se si tratta di donazioni abituali e ricorrenti, come i veri e propri abbonamenti (che buymeacoffee ed altre piattaforme consentono di sottoscrivere), e che consentono di prelevare, con il consenso del sottoscrittore, una determinata cifra mensile o annuale dalla sua carta di credito per donarla al beneficiario: in tal caso si rientra nella categoria dell’attività abituale che, come abbiamo detto sopra, costituisce una fonte produttiva di reddito, anche se complessivamente può risultare modesta (ad esempio, poche centinaia di euro all’anno).

Quando le donazioni online fanno reddito

In base a quanto abbiamo esposto, i proventi derivanti dalle donazioni non sporadiche ed occasionali fatte ai content creator non amatoriali da sostenitori, followers o semplici utenti che elargiscono il denaro attraverso buymeeacoffee.com o piattaforme simili vanno dichiarati tra i «redditi diversi». È questa la categoria residuale contemplata dall’articolo 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per accogliere tutte le tipologie di introiti che non rientrano nelle altre specifiche categorie, come i redditi di lavoro autonomo, di capitale o di impresa.

Tra le voci contemplate dalla norma rientrano, per ciò che qui rileva ai fini dell’argomento che stiamo trattando, e sempre che non siano stati conseguiti nell’esercizio di arti e professioni, o di imprese commerciali, o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (altrimenti rientrerebbero nelle relative tipologie reddituali):

  • le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
  • i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
  • i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
  • i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Sono proprio queste due ultime tipologie che, nelle situazioni che stiamo esaminando, potrebbero far sorgere l’imponibilità fiscale delle somme ricevute dai donatori e conseguentemente l’obbligo di dichiarazione e la tassazione in base alle ordinarie aliquote Irpef basate sul reddito complessivo annuo del soggetto.

Donazioni in favore di soggetti qualificati: esenzione d’imposta

I trasferimenti di denaro effettuati a titolo di donazione in favore di determinati soggetti qualificati – lo Stato, gli Enti pubblici (come le Regioni, le Province e i Comuni), le fondazioni e associazioni aventi scopo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica o altre finalità di pubblica utilità – sono esentasse, come prevede espressamente l’articolo 3 del Testo Unico sulle successioni e donazioni, ed anzi è prevista una detrazione fiscale per chi le compie.

Raccolte fondi di enti non commerciali

Per concludere, diciamo che le raccolte di fondi effettuate dagli enti non commerciali – cioè non lucrativi e non organizzati in forma di impresa o di società – per lo svolgimento delle loro attività statutarie (che a seconda dei casi possono essere ricreative, assistenziali, di solidarietà sociale, di promozione culturale, di fidelizzazione sportiva, ecc.) non sono imponibili per l’espresso disposto dell’articolo 143 del TUIR, in base al quale: «Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione».

Questo vale sia se la raccolta di fondi viene svolta in modo autonomo, ad esempio dai volontari che ricevono le somme, sia se viene effettuata tramite agenzie esterne o piattaforme online.

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