Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, attraverso “La Posta di FiscoOggi”, spiegando di aver acquistato lo scorso anno dei climatizzatori a pompa di calore pagando la fattura con bonifico postale online.
Dopo essere stato informato dal Caf a cui si è rivolto per la compilazione del modello 730/2024 che la spesa non è presente nella dichiarazione precompilata, il contribuente ha spiegato al Fisco che il motivo di tale mancanza è il fatto di aver pagato la fattura con bonifico postale online di tipo ordinario e non con quello dedicato alle detrazioni fiscali.
A tal proposito, il contribuente ha chiesto, quindi, se è possibile rimediare in qualche modo a tale errore o se dovrà rinunciare alle detrazioni.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta, ha spiegato che per situazioni analoghe a quella descritta dal contribuente, sono state fornite importanti indicazioni. In particolare, per ciò che concerne gli adempimenti da seguire per usufruire del bonus ristrutturazione, ossia la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, è sempre necessario che le spese siano pagate mediante l’apposito bonifico dedicato, in cui devono essere riportati tutti i dati necessari alle banche o a Poste Spa per operare una ritenuta d’acconto nei confronti del destinatario del pagamento.
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati necessari e non sia stato possibile ripetere il pagamento, il Fisco spiega che la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa tramite la quale l’impresa stessa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati contabilizzati correttamente ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infine, che tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, così come chiarito nella circolare del 18/11/2016 n. 43 dell’Agenzia delle Entrate.
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