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Con decreto del ministero del lavoro  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023 è stato modificato il regolamento del Fondo di Solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano , istituito nel 2016 presso INPS,  a seguito dell’accordo collettivo  DEL  15  dicembre  2022, tra le   le  parti  sociali   che  hanno manifestato la volonta’ di adeguare il Fondo   alle nuove disposizioni di legge.

Le modifiche riguardano in particolare :

  • i  destinatari delle prestazioni del Fondo 
  • l’importo,  la durata e le causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia  di  assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del  2021,
  • l’ampliamento delle  finalita’  che  il  Fondo  puo’  perseguire in tema di  staffetta  generazionale (in conformita’ alle modifiche introdotte dall’art.  12-ter del  decreto-legge  n.  21  del  21   marzo   2022   convertito   in legge 20 maggio 2022, n. 51).

Il decreto prevede che  un nuovo decreto  del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro  dell’economia,  disciplinerà in dettaglio le nuove  prestazioni ovvero:

  1.   il versamento  mensile  di  contributi previdenziali  nel  quadro  di  processi  connessi   alla   staffetta  generazionale a favore di  lavoratori  che  raggiungono  i  requisiti previsti  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o   anticipato   nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione p di lavoratori  under   35 sempre per un periodo non inferiore a tre anni; 
  2.     il  finanziamento  di  programmi  formativi   di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

Fondo solidarietà Bolzano- Alto Adige: beneficiari

Si ricorda che   dalla data di istituzione del Fondo  2016  hanno  facolta’  di aderire allo stesso i datori di lavoro gia’ aderenti  a  fondi  di  solidarieta’ bilaterali di cui agli articoli  26  e  27  del  decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno  il  75%  dei  propri  dipendenti  in  unita’  produttive  ubicate  nel   territorio   della  Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi  di  solidarieta’ bilaterali costituiti successivamente a livello  nazionale;  in  tal  caso, i datori di lavoro non sono piu’ soggetti alla disciplina  del Fondo, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni  gia’ deliberate.

Fondo solidarietà Bolzano: la  contribuzione 

Per la copertura delle prestazioni, sono previsti i seguenti contributi di finanziamento:

  1.        un contributo ordinario 
    • nella misura dello 0,50% per i  datori  che occupano mediamente  fino  a  cinque  dipendenti,  ripartito  tra  datore di lavoro e lavoratore nella  misura  di  due terzi e  un  terzo  calcolato  sulla  retribuzione  mensile  ai  fini previdenziali di tutti  i  lavoratori   compresi i dirigenti, oppure 
    • nella misura dello 0,80% per i datori di  lavoro  che  occupano  mediamente oltre i cinque  dipendenti  nel  semestre  precedente  
  2.  un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro  che  ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse 

ATTENZIONE : dal 1° gennaio 2025,  fermo  restando  l’obbligo  di  garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori  di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque  dipendenti  e  che non abbiano presentato domanda di assegno di  integrazione  salariale  per almeno ventiquattro mesi, , l’aliquota   puo’  essere ridotta fino alla misura massima del 40 %, previa  apposita  delibera  del Comitato di gestione.

Fondo solidarietà Bolzano: istruzioni  domanda su OMNIA IS

Nel messaggio  3641 2023  Inps ha fornito le prime indicazioni e in particolare le scadenze  dei nuovi adempimenti. Viene infatti precisato che:

  •  a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
  • Dalla mensilità di competenza ottobre 
    •  i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
    •  i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti devono versare lo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

Con medesima decorrenza, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; e a relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove  disposizioni. 

Fondo solidarietà Bolzano: domanda su OMNIA IS

Con il  messaggio 2381 del 26 giugno 2024,  INPS informa che  è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo 

La procedura è  caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la  trasmissione di dati  errati.

Disponibile anche la funzione che consente con il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore  richiedibile 

Si può accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione , visualizzare i documenti di riepilogo.

La domanda di assegno di integrazione salariale può essere presentata, a partire dal 26 giugno 2024 accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, e autenticandosi con 

  • SPID almeno di Livello 2, o
  • CNS o 
  • CIE 3.0 .

Dal menu di applicazioni deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Nella home page , alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente con istruzioni dettagliate.

Fondo solidarietà Bolzano Alto adige: istruzioni Uniemens

Con la circolare 88 pubblicata il 22.8.2024 Inps fornisce il quadro completo delle istruzioni su prestazioni beneficiari del Fondo e le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens.

Nello specifico:

  • Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
  • Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di
  • <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il  significato di “Assegno di integrazione salariale”. Il codice evento “ASR” non deve essere più utilizzato.(…)
  • Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di  autorizzazione “6P”, del Fondo in esame.
  • Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ailavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.(…)  A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A101”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale”. 
  • Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati, rispettivamente, la causale  dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L001”,avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale”.
  • I codici “A102” e “L002” non devono essere più utilizzati.

 

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