Con un documento pubblicato ieri, il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno riportato in luce il principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia Ue, con la sentenza 11 settembre 2019, resa nella causa C-383/18 (c.d. “Lexitor”), in materia di credito al consumo.
Il contributo ricorda che in quella sede i giudici comunitari, come richiesto dal giudice di rinvio, si sono espressi sull’interpretazione dell’art. 16 comma 1 della direttiva 2008/48/Ce (recante l’attuale disciplina unionale del credito al consumo), affermando che “il consumatore che rimborsa anticipatamente un finanziamento ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti gli oneri posti a suo carico, anche considerato che la direttiva tutela l’intermediario attraverso l’istituzione di un indennizzo calcolato sul capitale ricevuto dal rimborso e giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato se lo stesso avvenga in un periodo in cui il tasso creditore è fisso. Tale indennizzo non può superare l’1% dell’importo del credito rimborsato in anticipo se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento del contratto è superiore a un anno; se inferiore, la percentuale scende a 0,5% ed è espressamente esclusa negli specifici casi previsti dalle norme”.
Dopo aver riassunto i passaggi salienti che hanno condotto alla suddetta statuizione, il documento in esame si sofferma, tra l’altro, sulle inadeguate modalità di recepimento del dictum comunitario nell’ordinamento interno e sulle conseguenti censure formulate intorno alle norme nazionali dalla Corte Costituzionale.
Al riguardo, CNDCEC e FNC osservano che, in un primo momento, il legislatore italiano aveva cercato di limitare l’impatto temporale della citata sentenza della Corte di Giustizia Ue, disponendo, all’art. 11-octies comma 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), che:
– solo i contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 dovevano porsi in linea con la sentenza Lexitor (i cui principi sono stati contestualmente recepiti dall’art. 125-sexies del TUB);
– i contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della sentenza continuavano, invece, a essere governati dalle regole vigenti alla data di sottoscrizione del contratto.
Da più parti si era obiettato che la norma in questione tentava di disapplicare il principio consolidato del diritto comunitario secondo cui le sentenze della Corte di Giustizia Ue devono essere immediatamente applicate dai giudici di tutti i Paesi Membri, senza possibilità per i legislatori nazionali di tracciare confini temporali diretti ad attenuarne gli effetti.
Da qui, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies comma 2 del DL 73/2021 per violazione degli artt. 11 e 117 Cost., pronunciata dalla Consulta con la sentenza 22 dicembre 2022 n. 263.
In seguito, la Cassazione, con l’ordinanza 6 settembre 2023 n. 25977, è ulteriormente intervenuta sull’interpretazione della normativa interna del credito al consumo, enunciando il principio di diritto secondo cui l’art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il DLgs. 141/2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.
Inoltre, è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del DLgs. 206/2005.
Con tutta evidenza, l’ordinanza n. 25977/2023 è animata dall’intento di dar vita una lettura della normativa nazionale il più possibile conforme al diritto comunitario, alla sentenza Lexitor e agli orientamenti della Corte costituzionale.
Il documento di CNDCEC e FNC rileva, conclusivamente, che gli effetti della sentenza Lexitor, e successivamente delle citate pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione sono destinati ad avere un notevole impatto pratico, non solo per i possibili profili risarcitori, ma anche per le interessanti e molteplici questioni sollevate in termini di legittimo affidamento da parte delle società di erogazione del credito, certezza del diritto per i soggetti coinvolti, possibili violazioni del diritto interno rispetto a regolamentazioni europee, diritti dei consumatori ed effetti sul mercato del credito.
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