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Chiarimento Inps dopo l’adeguamento del Fondo per le attività professionali alla legge n. 234/2021 in materia di ammortizzatori sociali. Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo anche per gli studi professionali che impiegano sino a tre dipendenti.





Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali provvederà all’erogazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore dei datori di lavoro che impiegano fino a tre dipendenti. Dalla competenza luglio 2024 anche questi datori di lavoro dovranno, pertanto, versare le aliquote di contribuzione al Fondo in luogo del previgente FIS. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2651/2024.

La novità segue la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro contenuta nella legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021). La riforma, tra l’altro, ha esteso dal 1° gennaio 2022 le tutele della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore di tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda. L’adeguamento del Fondo bilaterale per le attività professionali alle nuove disposizioni è avvenuto con decreto interministeriale Lavoro-Economia del 21 maggio 2024 (G.U. n. 159 del 9 luglio 2024).

Tutele estese

L’Inps spiega che, grazie all’adeguamento, anche i datori che rientrano nel perimetro di applicazione del Fondo e che impiegano sino a tre dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024, possono fruire dell’«Asi», l’assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie (si ricorda che con l’adeguamento del Fondo la durata massima per le causali ordinarie è stata ridotta a 26 settimane in un biennio mobile in luogo delle precedenti 52 settimane)

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, di qualsiasi tipologia. Restano esclusi i dirigenti.

L’estensione delle tutele comporta che a partire dal mese di luglio 2024, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Contribuzione

Il decreto, inoltre, rimodula le aliquote contributive dovute. L’aliquota in precedenza era fissata in misura pari allo 0,45% della retribuzione imponibile per i datori con più di tre dipendenti e dello 0,65% per quelli oltre i 15 dipendenti. Dalla «competenza luglio 2024» il contributo da versare (due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore) è pari:

  • allo 0,50% se occupano mediamente sino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento;
  • allo 0,80% se occupano mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti nel semestre di riferimento;
  • all’1% se occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento.

Resta fermo il contributo addizionale del 4% in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale.

Dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

L’Inps spiega, infine, che le procedure di calcolo sono state già adeguate, avuto riguardo al nuovo assetto contributivo, con decorrenza dalla mensilità luglio 2024.

 

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