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“La recente Cassazione intervenuta sul punto ai sensi dell’art. 363-ter c.p.c. con la sentenza 29961/23, condivisa dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche”: lo scrive il tribunale di Venezia, sezione per le controversie di lavoro, nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un’insegnante che tra il 2019 e il 2023 ha sottoscritto e condotto quattro supplenze annuali senza ricevere la Carta del docente.

Il giudice del lavoro ha esaminato le ragioni prodotte dagli avvocati che operano per il giovane sindacato, supportate da ampia giurisprudenza e da innumerevoli sentenze favorevoli ai precari, assegnando 2.000 euro alla docente per le quattro annualità da precaria e e soffermandosi sulla “discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE”, la quale “è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l’assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato”.

Nella sentenza sempre il giudice del lavoro del tribunale veneto è giunto alla conclusione che si impone “dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell’importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15. Ciò, tutte le volte in cui l’attività lavorativa svolta dal personale docente non di ruolo sia priva di significative differenze rispetto a quella svolta dal personale di ruolo”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quella di Venezia è l’ennesimo via libera della Corte di Cassazione rispetto ad un errore del legislatore che ha prodotto la riforma ‘Buona Scuola’ del 2015: lo stesso che ha avuto l’intuizione positiva, senza precedenti, della Carta del docente ha infatti clamorosamente dimenticato tra i beneficiari i lavoratori insegnanti non di ruolo. Sulla mancanza si sono espressi, tra gli altri, anche il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea. Fino a quando non vi sarà una modifica della norma è chiaro che ai precari o ex precari conviene produrre ricorso gratuito con Anief al giudice del lavoro, anche per non cadere nella trappola della prescrizione”.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA: LE CONCLUSIONI

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente all’accredito sulla Carta elettronica di € 2.000,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.

Venezia, 11/09/2024.

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