L’opzione per l’estromissione agevolata degli immobili, annotati nell’inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili), di cui all’articolo 1, comma 106, L. 197/2022, doveva essere manifestata entro lo scorso 31.5.2023.
Gli effetti di tale opzione hanno iniziato a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell’1.1.2023.
La base imponibile, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta, è data dalla differenza tra:
- il valore normale dei beni e;
- il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Per valore fiscalmente riconosciuto si intende il valore iscritto nell’inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili), al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2022.
Inoltre, si evidenzia che, in osservanza dell’articolo 36, L. 248/2006, il costo dei fabbricati è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza; ne deriva che, per la determinazione del valore fiscalmente riconosciuto, occorre tenere conto anche del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione al lordo degli ammortamenti fiscalmente non deducibili.
Si ipotizzi la seguente situazione, relativa all’immobile di categoria catastale A/10 iscritto nel registro dei beni ammortizzabili di una ditta individuale:
- costo di acquisto dell’immobile strumentale: euro 134.983,33;
- costo dell’area occupata dall’immobile: euro 22.800;
- contributo a fondo perduto: euro 361,30;
- quote di ammortamento dedotte fino al periodo d’imposta 2022: euro 28.259,78.
Il costo fiscalmente riconosciuto è dato dal costo di acquisto decurtato del costo dell’area, del contributo a fondo perduto ricevuto e delle quote di ammortamento dedotte.
Nell’esempio il costo fiscalmente riconosciuto è pari a euro 82.562,75 = (euro 134.983,33 – euro 22.800 – 1.361,30 euro – 28.259,78 euro).
Supponiamo che il valore normale dell’immobile sia determinato in euro 94.000; pertanto, la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva dell’8%, è data dalla differenza tra il valore nomale e il valore fiscalmente riconosciuto.
Ne deriva che l’imposta sostitutiva dovuta è pari a 915 euro = ((euro 94.000 – euro 82.562,75)*8%), la quale doveva essere stata versata entro il 30.11.2023, per la quota pari al 60%, e entro il 16.6.2024, per la restante quota del 40%.
In merito alla compilazione del modello Redditi 2024, in riferimento al periodo d’imposta 2023, occorre predisporre la sezione XXII, denominata “Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa (articolo 1, comma 690, L. 160/2019)”, all’interno del quadro RQ dedicato alle imposte sostitutive e alle addizionali all’Irpef.
In particolare, occorre indicare:
- in colonna 1, del rigo RQ81, l’ammontare del valore normale dei beni immobili strumentali estromessi dal patrimonio dell’impresa;
- in colonna 2, del rigo RQ81, il costo fiscalmente riconosciuto relativo ai beni della colonna precedente;
- in colonna 3, del rigo RQ81, la base imponibile, quale differenza tra gli importi indicati nelle colonne precedenti;
- in colonna 1, del rigo RQ82, l’importo, solo se positivo, di cui alla colonna 3 del rigo RQ81;
- in colonna 2, del rigo RQ82, l’imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso di specie, i righi RQ81 e RQ82 devono essere compilati nel modo seguente.
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