[…in particolare, è obbligatoria – per gli investimenti effettuati dal 30.03.2024 in poi – anche la comunicazione preventiva, c.d. ex ante]
Nel mese di giugno 2024 abbiamo sottoscritto un ordine di acquisto per un eliminacode con i requisiti di “interconnessione” ai fini dell’ottenimento del credito di imposta industria 4.0 e nel corso del mese di luglio l’azienda fornitrice ha emesso una fattura in acconto regolarmente da noi saldata.
Leggendo però, soltanto ora, una vostra news del 26/04/2024, ci siamo resi conto della sussistenza dell’obbligo di comunicare “in via preventiva, l’ammontare programmato degli investimenti e la presunta ripartizione temporale della fruizione del credito da essi derivante”.
La domanda allora è questa: l’adempimento a quest’obbligo di comunicazione è strettamente imprescindibile per la fruizione del credito?
Come chiarito proprio nella news da Lei indicata, la risposta non può evidentemente che essere affermativa.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per investimenti 4.0 e Ricerca & Sviluppo, infatti, l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto proprio l’obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni [ex-ante ed ex-post] eliminando così, in sostanza, la possibilità di una loro fruizione “automatica”.
Qui, scendendo nella vicenda descritta nel quesito, è stata invece omessa la comunicazione preventiva [quella c.d. ex-ante] che invece – in base al ricordato provvedimento legislativo – era obbligatoria per gli investimenti che si intendesse realizzare a partire dal 30/03/2024.
In tale comunicazione [predisposta e trasmessa – ribadiamo, preventivamente – mediante l’apposita “piattaforma” presente sul portale “GSE”] andava in sostanza indicato l’importo complessivo degli investimenti progettati e la ripartizione presunta della fruizione del credito d’imposta.
Realizzati gli investimenti andava poi trasmessa, sempre tramite il portale, una seconda comunicazione [quella naturalmente ex post] in cui dettagliare appunto – “a consuntivo”, è chiaro – gli investimenti effettuati e anche indicare, tra l’altro, il codice della comunicazione preventiva inviata in precedenza.
Giova qui anche ricordare che questa comunicazione ex post, già disciplinata dal Decreto Mise del 06/10/2021, non costituiva inizialmente un presupposto per fruire dell’agevolazione, mentre – esattamente come novità legislativa recata dal detto art. 6 del DL 39/2024 – la compensabilità dei crediti è stata ora condizionata [anche] alla sua tempestiva presentazione.
Ecco allora che, nel vostro caso, avendo appunto omesso la comunicazione ex ante, e dunque “saltato” il primo adempimento, non vi sarà possibile – come detto all’inizio – presentare utilmente la comunicazione consuntiva “ex post”, derivandone dunque la preclusione per voi all’utilizzo in compensazione del credito di imposta che ne conseguirebbe.
In conclusione, la mancata comunicazione ex ante rende in principio non compensabile – per l’impossibilità [appunto, come ovvio, per la mancanza del codice di quella ex ante] di presentare la comunicazione ex post – il bonus che astrattamente sarebbe conseguito nel caso di osservanza dell’adempimento iniziale.
(stefano olivieri)
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