Sui debiti iscritti a ruolo, per importi superiori a 100.000 euro, si applica il divieto di compensazione dei crediti d’imposta, inclusi quelli di natura agevolativa, anche derivanti da bonus edilizi. Questo è il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 136/2024, con la quale ha fornito chiarimenti a una società con dei contenziosi con l’Erario, per i quali erano state iscritte a ruolo somme superiori a 100.000 euro e che disponeva di alcuni crediti d’imposta (tra questi, alcuni derivanti dal c.d. Superbonus). La stessa società riteneva che su questi importi non operasse il divieto di compensazione previsto dall’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006, introdotto dall’art. 1, comma 94, della legge n. 213/2023 per qualsiasi tipologia di credito. L’Agenzia, però, non ha condiviso la soluzione interpretativa della società e ha ricordato quanto previsto in materia dal D.L. n. 39/2024, convertito nella legge n. 67/2024. Dal 30 marzo, infatti, l’uso in compensazione dei crediti d’imposta per importi complessivamente superiori a 10.000 euro (e per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento, non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione) è sospeso fino a concorrenza degli importi dei citati ruoli e carichi. Dal 1° luglio, inoltre, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi superiori a 100.000 euro affidati, tra gli altri, ad agenti della riscossione è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Previsione che non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
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