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In prossimità del termine di domani, 12 luglio, per la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023, Assonime, con la circolare n. 13 di ieri, ne ha analizzato la disciplina, in attesa dell’emanazione di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Con particolare riferimento ai soggetti esclusi che operano nel settore “della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche”, Assonime ha evidenziato che la realizzazione di impianti che producono energia non integra di per sé questa fattispecie di esclusione.

Il possesso o la realizzazione nell’ambito di un investimento agevolato dalla disciplina in esame di un impianto che, per esempio, genera energia elettrica (si pensi ad un impianto fotovoltaico), non vale di per sé ad annoverare il titolare di questo tipo di impianti tra le imprese del settore “della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche”.

Ciò, secondo Assonime, non solo perché il codice ATECO in molti casi, nonostante la realizzazione di questi impianti, potrebbe non variare (quindi continuare a riferirsi a un settore non escluso dall’incentivo), ma soprattutto perché si tratta di imprese che autoproducono l’energia elettrica per autoconsumo e che, eventualmente, la cedono per la parte (eccedente) che non riescono a immagazzinare. Si tratta, in sostanza, di imprese per le quali la produzione (e l’eventuale cessione) dell’energia elettrica non muta la loro attività principale (non esclusa dall’agevolazione).

Qualche dubbio, ad avviso di Assonime, potrebbe tuttavia emergere con riferimento a quelle fattispecie nelle quali l’energia prodotta viene in gran parte ceduta al mercato. Si tratta di casi, cioè, nei quali la produzione dell’energia elettrica viene attuata non per l’autoconsumo, bensì nell’ottica di ricavare un profitto dalla sua cessione. In queste ipotesi, infatti, anche ipotizzando che il codice ATECO non muti, potrebbe sorgere qualche dubbio.

In queste ipotesi, secondo taluni andrebbe valorizzata in un’ottica di (non) prevalenza l’incidenza dei ricavi di vendita dell’energia elettrica rispetto al volume complessivo dei ricavi e, più precisamente, la rilevanza di questo tipo di attività rispetto alle altre attività svolte dall’impresa. Si tratterebbe cioè, di invocare la spettanza dell’agevolazione nei casi in cui quella della cessione dell’energia elettrica costituisce un’attività non prevalente.
Anche in questo caso, però, secondo Assonime permane il fatto che si tratta di un impianto non strumentale all’investimento agevolato, circostanza che fa dubitare della spettanza dell’agevolazione.
Considerata la delicatezza del tema, si auspica un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria.

In merito agli investimenti agevolabili, per espressa previsione normativa “il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato”.
Secondo Assonime non sembra si possa dubitare del fatto che il costo relativo ai terreni e agli immobili concorra alla determinazione dell’importo del credito anche quando detto valore superi il 50% del valore complessivo dell’investimento. In altri termini, il superamento del limite del 50% del costo complessivo dell’investimento, non determina tout court l’irrilevanza dell’intero costo relativo all’immobile.

Inoltre, considerando il riferimento al “valore complessivo dell’investimento agevolato”, il valore agevolabile dell’immobile non potrebbe essere superiore a quello degli impianti.

Viene inoltre evidenziato che il nuovo art. 16-bis del DL 124/2023, introdotto dall’art. 1 comma 7 del DL 63/2024 (sul Ddl di conversione il Governo ha posto ieri la questione di fiducia alla Camera e si attende oggi il voto), prevede un’apposita disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica effettuati dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

L’introduzione di tale specifica disciplina agevolativa si è resa necessaria per tenere conto dei peculiari limiti e condizioni prescritti dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato nei settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca, ai fini dell’accesso ai contributi concessi sotto forma di crediti d’imposta.

Al riguardo, si evidenzia che il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica approvato con provvedimento n. 262747 dell’11 giugno scorso, come evidenziato nelle relative istruzioni, non può essere utilizzato per accedere a tale specifico credito d’imposta ex art. 16-bis del DL 124/2023.

Secondo la citata disposizione, infatti, le modalità di accesso al beneficio saranno definite con un apposito decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze (MEF).

 

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