Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concortarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Proseguendo nell’analisi delle modalità di determinazione del reddito proposto nell’ambito del concordato preventivo biennale, e degli effetti in tema di tassazione per il contribuente, nella presente informativa si propone un esempio completo riferito ad un contribuente in regime forfettario. Si ricorda che per tali soggetti: il concordato è stato introdotto in via sperimentale per il solo periodo 2024 la proposta di concordato viene accettata nella Sez.
Il D.M. 8/08/2024, in attuazione dell’art. 11, co. 2, della L. 206/2023, individua le imprese beneficiarie e definisce le modalità di attuazione dell’intervento volto a sostenere la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori. Le risorse destinate alla misura sono pari a 5 milioni per il 2023 e a 10 milioni per il 2024.
Il Governo ha approvato in esame preliminare nella seduta del 7/08/2024 lo schema di D.lgs., che è stato trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per esprimere il relativo parare, di attuazione delle seguenti direttive: direttiva UE 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese; direttiva UE 2022/542 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’IVA, Le disposizioni del D.lgs. si applicano a decorrere dall’1/01/2025.
Il D.lgs. 87/2024 (in vigore dal 29/06/2024), recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ha disposto: artt. 2 e 3: delle modifiche al D.lgs. 471/1997 e al D.lgs. 472/1997; art. 4: la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti. DECORRENZA: le disposizioni recate dagli artt. 2, 3 e 4, si applicano alle violazioni commesse a partire dall’1/09/2024; tale disposizione coinvolge anche il sistema sanzionatorio tributario degli enti locali.
La Legge di bilancio 2024 ha previsto che il credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 188 (si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni e anche le norme in esso richiamate che sono l’art. 4, co. 182-186, della L. 350/2003 e il DPCM 318/2004) del D.L. 34/2020, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di spesa di 60 milioni per ciascun anno (l’insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse comporta la loro ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito d’imposta richiesto). La Circ. n. 2/2024 del DIE ha fornito chiarimenti e indicazioni per l’attuazione della suddetta agevolazione per gli anni 2024 e 2024, con riguardo alle spese sostenute negli anni 2023 e 2024.
In una recente risposta a consulenza giuridica, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: la fatturazione e registrazione degli acconti concorre alla formazione del plafond, essendo l’operazione nel suo insieme preordinata a una cessione all’esportazione di cui all’art. 8, Dpr n. 633/72 alla sola condizione che l’operazione di esportazione venga successivamente effettivamente realizzata (senza che si pongano particolari vincoli temporali). Laddove l’operazione non dovesse successivamente andare a buon fine, il plafond costituito sulle fatture d’acconto deve essere conseguentemente rettificato in via retroattiva.
Nel CDM del 17/09/2024 è stato approvato ieri in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al DLgs. 149/2022 (riforma del processo civile) in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Il decreto, tra l’altro: interviene sulla disciplina della mediazione telematica e della mediazione con modalità audiovisive da remoto; chiarisce che la mediazione nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, etc. è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio; interviene sui requisiti di serietà che gli enti pubblici o privati devono avere ai fini dell’abilitazione a costituire organismi di mediazione.
Nel CDM del 17/09/2024 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in attuazione dell’articolo 21 della legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. Nel Testo sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.
Nella giornata di ieri, 17 settembre 2024, la Fondazione OIC ha pubblicato e sottoposto a consultazione la bozza del documento OIC 30 dedicato ai bilanci intermedi, che aggiorna la precedente versione del principio contabile, risalente al 2006. Le imposte intermedie sul reddito vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.
Con un comunicato stampa del 16/09/2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che ha pubblicato l’avviso che apre i termini per la presentazione delle candidature dei professionisti interessati a ricoprire gli incarichi di commissario giudiziale e commissario straordinario delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. A partire dal 16 settembre 2024, è possibile infatti registrarsi direttamente sulla piattaforma online https://candidatureas.mise.gov.it/ per presentare la propria candidatura a commissario giudiziale e commissario straordinario.
Con riferimento al mese di agosto 2024 è pari a 1,756939 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 16 settembre 2024, che ha stabilito in 120,1 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di agosto 2024 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.
Il DL 131/2024 (in GU del 16/09/2024) reca disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. In particolare il decreto stabilisce, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che devono svolgersi nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
Le risultanze del registro delle imprese sono sufficienti a far ritenere la società irreperibile se non è stata trovata presso la sede legale indicata alla Camera di commercio. In tale ipotesi è, dunque, legittima la notifica presso la casa comunale secondo la procedura dell’irreperibilità assoluta.
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