Dal 26 agosto le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono di nuovo richiedere i contributi messi a disposizione del Ministero dei Trasporti per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione. Le domande devono essere compilate dalla pagina web del soggetto gestore RAM. La dote a disposizioni è di 8 milioni di euro. Per quali investimenti è possibile richiedere i contributi?
In apertura il quarto sportello per la prenotazione dei contributi messi a disposizione del Ministero dei Trasporti per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione.
La procedura sarà operativa dalle ore 10 del 26 agosto 2024 alle ore 16 dell’11 ottobre 2024.
La dote a disposizione ammonta a 8 milioni di euro.
Chi può presentare domanda
Le domande di contributo possono essere presentate dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché dalle strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese (costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile), attive sul territorio italiano, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Quali investimenti sono agevolabili
I contributi possono essere richiesti a fronte dei seguenti investimenti, avviati in data successiva a quella di pubblicazione del D.M. 461/2021 nella Gazzetta Ufficiale (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022):
1) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
– automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
– veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate;
2) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:
– automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate.
A quanto ammonta il contributo
Il contributo è pari a:
a) per gli investimenti di cui al punto 1):
– 4.000 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
– 14.000 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate;
– 24.000 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;
b) per gli investimenti di cui al punto 2):
– 9.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese;
– 24.000 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida(diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.
I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese qualora sia fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.
Se contestualmente all’acquisto si rottamano veicoli di classe inferiore ad Euro VI, verrà riconosciuto un ulteriore contributo di 1.000 euro per ogni veicolo ad alimentazione diesel radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione dovranno, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021 n. 461 (22 gennaio 2022).
L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare 700.000 euro. Qualora l’importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere compilate dalla pagina web del soggetto gestore RAM all’indirizzo www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilità.
Ogni impresa può inoltrare una sola richiesta contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.
Sarà possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata e, eventualmente, contestualmente, presentare una nuova domanda riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza” oppure “annullamento istanza e nuova presentazione”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.
Quale documentazione deve essere allegata alla domanda
Unitamente alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– documento di riconoscimento del rappresentante legale;
– idoneo atto di delega in caso la domanda venga presentata tramite procuratore (non c’è un format prestabilito);
– copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del D.M. n. 461/2021 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa.
Come rendicontare gli investimenti
Le imprese che hanno presentato la domanda durante l’apertura dello sportello (26 agosto-11 ottobre 2024) dovranno fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
I beni acquisiti non potranno essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e dovranno rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato.
Il contributo non sarà erogato anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie.
La documentazione tecnica di rendicontazione dell’investimento potrà essere trasmessa dalle ore 10:00 del 28 ottobre 2024 fino alle ore 16:00 del 11 aprile 2025, tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito della RAM (https://elevatasostenibilita.ramspa.it/#/auth/signin).
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell‘istanza.
Solo successivamente a tale adempimento, entro i termini stabiliti, la domanda potrà considerarsi perfezionata. |
Decorse tali date, le domande non rendicontate decadranno automaticamente.
In ogni caso l’impresa che, pur avendo presentato domanda di accesso all’incentivo, non trasmetta, attraverso la piattaforma informatica, la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nel successivo periodo di incentivazione (dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025).
Qualora l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’impresa ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall‘utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo.
In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M. n. 461/2021 (ovvero a far data dal 22 gennaio 2022), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione (11 aprile 2025).
In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri “zero”.
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