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In tema di attuazione del Piano Transizione 5.0, il Decreto Interministeriale, emanato dal MIMIT di concerto con il MEF, ha definito la procedura che dovrà essere seguita per il riconoscimento del credito d’imposta per investimenti 5.0 (ex art. 38 DL 19/2024) nonché le relative certificazioni e perizie necessarie.

Vedi ancheTransizione 5.0: firmato il Decreto attuativo del 27 luglio 2024.

La procedura

Per poter accedere al credito d’imposta, l’art. 12 del Decreto attuativo prevede le seguenti fasi:

1) presentazione di una comunicazione preventiva al GSE esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0” (accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE), utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione che saranno resi disponibili. In particolare, rispetto al completamento del progetto di innovazione, la comunicazione preventiva dovrà individuare:

  • il soggetto beneficiario;
  • il progetto di innovazione (inclusa la data di avvio e di completamento),
  • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
  • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante,
  • l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale per il PNRR.

Operativamente, la comunicazione preventiva dovrà essere corredata dalla certificazione tecnica ex ante, relativa alla riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolati. Inoltre, dovrà essere trasmessa in relazione ad una struttura produttiva per la quale non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse; sono stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura in relazione ai quali il GSE ha comunicato l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione;

2) entro 5 giorni dall’invio della comunicazione preventiva il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, dovrà comunicare l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili. In caso di indisponibilità delle risorse la comunicazione preventiva si intenderà in ogni caso trasmessa e in caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne darà comunicazione all’impresa, la quale dovrà confermare entro 10 giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa (entro 5 giorni dall’avvenuta conferma, il GSE comunicherà all’impresa l’importo del credito prenotato);

3) a seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa dovrà trasmettere una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione degli investimenti agevolabili;

4) entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmetterà all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato ovvero, in caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell’importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d’imposta prenotato;

5) a seguito del completamento del progetto di innovazione (e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026), l’impresa dovrà trasmettere un’apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale per il PNRR. La comunicazione di completamento dovrà essere corredata, tra l’altro, dalla certificazione tecnica ex post, relativa all’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile;

6) entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, dovrà comunicare all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione (in ogni caso, il credito non potrà eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato);

7) decorsi 10 giorni dalla comunicazione, il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ex art. 17 D.Lgs. 241/97). In particolare, il credito sarà utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 sarà utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Le certificazioni ex ante ed ex post

Le certificazioni necessarie per l’ottenimento del credito d’imposta dovranno attestare (art. 15 Decreto attuativo):

  • ex ante: la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • ex post: l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Nel dettaglio, le certificazioni dovranno contenere:

  • ex ante: le informazioni relative al progetto di innovazione, con particolare riguardo all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici (compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati), nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale;
  • ex post: le informazioni relative al progetto di innovazione, necessarie per attestare il completamento secondo quanto previsto dalla certificazione ex ante, ovvero le informazioni relative al progetto effettivamente realizzato in caso di variazioni avvenute nel corso del progetto di investimento, compresi i dettagli relativi all’effettiva riduzione dei consumi energetici ottenuta.

Il rilascio delle certificazioni potrà avvenire per il tramite di:

  • esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale;
  • periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Le Piccole e Medie Imprese potranno rendicontare le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro.

Perizia asseverata e certificazione contabile

L’iter di adempimenti necessari per fruire del bonus Transizione 5.0 prevede, infine, la necessità di una perizia asseverata comprovante le caratteristiche dei beni agevolati (inclusi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016), e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (art. 16 Decreto attuativo).

La perizia asseverata dovrà essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato (per il settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato).

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’obbligo di perizia potrà essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Viceversa, l’ulteriore (e necessaria) certificazione contabile (rilasciata da un revisore legale) dovrà provare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile dell’impresa.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione contabile potrà essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro. In questo caso sulle spese ammissibili al credito d’imposta sarà riconosciuto un importo aggiuntivo, pari a un totale di 5.000 euro.

 

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