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22 luglioMisuratori fiscali, trasmissione dati

Indicazioni

Per i fabbricanti e i laboratori di verifica abilitati, scade oggi il termine per comunicare in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel primo trimestre.

FrequenzaTrimestrale

22 luglioPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), scade oggi il termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la quarta rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5157 – prelievo erariale unico ed interessi – III periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, Tulp (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: – omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.


22 luglioCanone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per i concessionari della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, Dpr 640/1972 scade oggi il termine ultimo per il versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al III periodo contabile (maggio-giugno).

Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24-accise.

Codice tributo: 5185 – canone ed interessi previsti dalla convenzione per l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps (Rm 6 settembre 2007, n. 239/E).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.


22 luglioConai, dichiarazione e liquidazione del contributo ambientale

Indicazioni

Per i produttori e gli importatori di imballaggi scade oggi il termine per:

– presentare la dichiarazione mensile relativa al mese precedente, con l’elenco contenente il numero e la data di protocollo Iva attribuiti alle bolle doganali;

– liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente sulla base delle fatture emesse.

Modalità:

– dichiarazione: modulistica predisposta dal Conai presentata in via telematica;

– liquidazione: modello conforme a quello approvato dal Conai.

Il versamento del contributo si effettua entro il 90° giorno successivo alla liquidazione.

FrequenzaMensile

25 luglioPresentazione modelli Intrastat

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente.

N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall’1 gennaio 2022.

In estrema sintesi, si ricorda che:

– sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;

– è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.

Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o che, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).

Dall’1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.

E’ fissato entro il mese successivo al periodo di riferimento il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi (modelli Intra):

– delle cessioni / acquisti di beni intracomunitari;

– delle prestazioni di servizi rese o ricevute a o da soggetti passivi UE.

Viene abrogato l’articolo 3, comma 1, Dm 5.10.2010 che fissava il termine entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.

Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all’agenzia delle Entrate.

FrequenzaMensile

Sanzioni

L’articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997 diisciplina le violazioni in materia di elenchi Intrastat sanzionando l’omessa presentazione, incompleta, inesatta o irregolare compilazione degli elenchi Intrastat.

La sanzione prevista va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun elenco Intrastat omesso o irregolare. È ridotta alla metà se entro 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici competenti a ricevere gli elenchi, il contribuente provvede a presentare l’elenco omesso o a correggere quello compilato in modo irregolare.

Non è sanzionata la correzione spontanea degli elenchi con i dati mancanti o inesatti.


28 luglioPrelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Indicazioni

Per gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, R.D. n. 773/1931 (Tulps), scade oggi il termine ultimo per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. Il versamento riguarda la prima rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codice tributo: 5158 – prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps (Rm 239/E/2007).

FrequenzaRateale

Sanzioni

Sanzioni amministrative: – omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.


30 luglioContratti di locazione, registrazione e versamento dell’imposta di registro

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° luglio.

N.B.: è stato approvato il nuovo Modello RLI, da utilizzare, dal 20 marzo 2019, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili, per eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte ed eventuali interessi e sanzioni, e per altri adempimenti (ad esempio, comunicazione dei dati catastali ecc.). Con il Modello RLI è possibile esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca.

Il Modello RLI va presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato. La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’agenzia delle Entrate da soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

L’articolo 3-bis, comma 1, Dl 34/2019, conv. con modif. con Legge 58/2019 ha soppresso l’ultimo periodo del comma 3, articolo 3, Dlgs 23/2011. Pertanto, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca.

Il provvedimento Agenzia Entrate 16 dicembre 2022 ha approvato il nuovo Modello Rap da utilizzare per la registrazione telematica degli atti privati ex articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78. L’Amministrazione finanziaria precisa che il nuovo modello Rap è inizialmente applicabile solo ai contratti di comodato e che progressivamente sarà esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Il versamento va effettuato con il modello F24 Elide esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Codici tributo – imposta di registro (locazione e affitto): 1500 – prima registrazione; 1501 – annualità successive; 1502 – cessione; 1503 – risoluzione; 1504 – proroga.

Sanzioni

Sanzione amministrativa: In caso di tardivo versamento pari al 30% dell’importo non versato.


30 luglioRavvedimento sprint

Indicazioni

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2024, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un quindicesimo del minimo (ravvedimento sprint).

Con decorrenza dall’1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d’anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d’anno).

Il versamento va effettuato, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 0,1% (oltre agli interessi legali).

Con decorrenza dall’1 gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali (articolo 1284 c.c.) è fissata al 2,5% in ragione d’anno (fino al 31 dicembre 2023 era pari allo 5% in ragione d’anno).

Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta.

Codici tributo: 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef; 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef; 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef; 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale; 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef; 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione; 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva; 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria; 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires; 8907 – Sanzione pecuniaria Irap; 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap; 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta.


31 luglioRimborsi Iva trimestrali, presentazione del modello Iva TR

Indicazioni

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

In data 14 marzo 2023 l’agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello Iva TR e le relative specifiche tecniche, da utilizzare a partire dal 1° aprile 2023, per la trasmissione dei dati.

Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

FrequenzaTrimestrale

31 luglioAcquisti intracomunitari, presentazione del Modello Intra-12

Indicazioni

Per gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva e soggetti passivi Iva (in tale ultimo caso, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali) e agricoltori esonerati, scade oggi il termine ultimo per la dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente (modello INTRA-12) con indicazione dell’IVA dovuta, e contestuale versamento.

Presentazione in via telematica.

FrequenzaMensile

Sanzioni

Omessa presentazione: da 500 euro a 1000 euro;

presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio: da 250 euro a 500 euro;

presentazione elenco inesatto: da 500 euro a 1000 euro;

regolarizzazione di errori dopo la richiesta dell’ufficio: 100 euro.

Mediante il ravvedimento operoso può essere regolarizzata la posizione versando, mediante F24: euro 55,56 per invio tardivo entro i 90 giorni dalla scadenza; euro 62,50 entro il termine di presentazione della dichiarazione iva; euro 71,42 per tardivo invio entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno successivo.


31 luglioDichiarazione Iva Oss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza o prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti al nuovo Sportello unico (OSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell’Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaTrimestrale

31 luglioDichiarazione Iva Ioss e liquidazione

Indicazioni

Trasmissione telematica della dichiarazione Iva IOSS mensile contenente l’indicazione, per ogni Stato membro l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni effettuate relative alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a euro 150), da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Entro oggi va effettuato il versamento dell’Iva complessivamente dovuta nel periodo di riferimento.

La trasmissione della dichiarazione avviene in via telematica per il tramite del portale OSS.

FrequenzaMensile

31 luglioImposta di bollo su assegni circolari, dichiarazione trimestrale

Indicazioni

Per gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche, scade oggi il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione contenente l’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del 2° trimestre 2024 per procedere alla liquidazione dell’imposta di bollo sugli stessi assegni circolari.

La dichiarazione deve essere presentata presso il competente Ufficio Territoriale dell’agenzia delle Entrate.

Codice tributo: 2505 – Bollo virtuale – rata.

FrequenzaTrimestrale

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

– omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l’imposta evasa.


31 luglioImposta di bollo su vaglia cambiari e fedi di credito, dichiarazione

Indicazioni

Termine ultimo per la presentazione all’agenzia delle Entrate della dichiarazione dell’imposta di bollo su vaglia cambiari e fedi di credito del trimestre precedente.

FrequenzaTrimestrale

Sanzioni

Sanzione amministrativa:

– omessa dichiarazione di conguaglio: dal 100% al 200%.


31 luglioSuperbollo

Indicazioni

Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva.

Codice tributo: 3364.

Sanzioni

Nell’ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando contestualmente alla tassa:

– gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell’effettivo versamento;

– la sanzione ridotta per ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l’anno, la sanzione viene applicata dall’ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).


31 luglioModello Dichiarazione dei redditi SC, ENC e SP, versamenti con la maggiorazione dello 0,40%

Indicazioni

Termine ultimo per il versamento della seconda rata IRES ed IRAP a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi.

Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 2001 – Ires acconto prima rata; 2003 – Ires saldo; 1668 – interessi pagamento dilazionato; 3800 -saldo Irap; 3812 – Irap acconto prima rata; 3805 – interessi pagamento dilazionato.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.


31 luglioCedolare secca affitti, versamenti con la maggiorazione dello 0,40%

Indicazioni

L’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’IRPEF.

Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.

L’art. 1, co. 1127, 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell’acconto della cedolare secca (rispetto all’attuale 95%), ma solo a decorrere dal 2021.

Versamento mediante modello F24.

Codici tributo: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA;

1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO.

FrequenzaAnnuale

31 luglioImposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), versamenti con la maggiorazione dello 0,40%

Indicazioni

Per le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,40% in più, dell’Ivafe, mediante modello F24.

Codici tributo: 4043 – SALDO; 4047 – ACCONTO PRIMA RATA; 4048 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.


31 luglioImposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (Ivie), versamenti con la maggiorazione dello 0,4%

Indicazioni

Per le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero destinati a qualsiasi uso, scade oggi il termine per il versamento, con lo 0,4% in più, dell’Ivie, mediante modello F24.

Codici tributo: 4041 – SALDO; 4042 – Società fiduciarie – SALDO; 4044 – ACCONTO PRIMA RATA; 4045 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE; 4046 – Società fiduciarie – ACCONTO.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.


31 luglioRegime forfettario, versamenti con la maggiorazione dello 0,4%

Indicazioni

Regime forfettario agevolato: versamento, con lo 0,4% in più, del saldo 2023 e primo acconto 2024.

Codici tributo: 1790 – imposta sostitutiva Acconto prima rata; 1792 – imposta sostitutiva Saldo.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato.


31 luglioModello Dichiarazione dei redditi SC, versamenti

Indicazioni

Per i soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare scade oggi il termine ultimo per il versamento, con maggiorazione dello 0,40%, delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi, o della prima rata. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell’esercizio.

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.

Codici tributo: 2001 – Ires acconto prima rata; 2003 – Ires saldo; 3800 – Irap saldo; 3812 – Irap acconto prima rata; 1668 – interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili; 3805 – interessi pagamento dilazionato tributi regionali.

FrequenzaAnnuale

Sanzioni

Sanzioni amministrative:

– omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell’ammontare non versato;

Sanzioni penali:

Dichiarazione fraudolenta: nel caso in cui un contribuente indichi in dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sarà punito con la reclusione da 4 a 8 anni, salvo il caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000. In tale caso la pena varierà da 1 anno e sei mesi a 6 anni.

Nel caso in cui la frode derivi dall’utilizzo di altri artifici, ex art. 3, Dl 74/2000 attraverso il compimento di operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente) o utilizzando documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, e, congiuntamente:

– l’imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle imposte, a € 30.000;

– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche attraverso l’indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi o è comunque superiore a € 1.500.000, o se l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie è superiore al 5% dell’imposta o comunque a € 30.000.

Dichiarazione omessa: reclusione da 2 a 6 anni.

Dichiarazione infedele: reclusione da 2 anni a 4 anni e sei mesi per chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, se congiuntamente:

– l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.0000.


31 luglioRegime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità

Indicazioni

Scade il termine per il versamento, con lo 0,4% in più, del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art. 27, Dl 98/2011. Va versato, con lo 0,4% in più, anche il primo acconto per l’esercizio in corso pari al 40% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente.

Il secondo acconto, pari al 60% dell’imposta dovuta per l’esercizio precedente, è da corrispondere entro il 30 novembre.

Il versamento va effettuato in via telematica con modello F24 presentato direttamente utilizzando i servizi F24 web o F24 online messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione oppure tramite intermediario abilitato.

Codici tributo: 1793 – Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA; 1794 – Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE; 1795 – Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO.

FrequenzaAnnuale

31 luglioCedolare secca affitti, versamenti con la maggiorazione dello 0,40%

Indicazioni

L’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’IRPEF.

Qualora si decida di effettuare i versamenti rateali si sottolinea che in data odierna dovrà essere versata la prima e la seconda rata.

L’art. 1, co. 1127, 30.12.2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innalzato al 100% la misura dell’acconto della cedolare secca (rispetto all’attuale 95%), ma solo a decorrere dal 2021.

Versamento mediante modello F24.

Codici tributo: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA;

1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO.

FrequenzaAnnuale

31 luglioSettore oli lubrificanti e bitumi di petrolio: trasmissione dati contabili e versamento imposta di consumo

Indicazioni

Termine ultimo per:

– invio dei dati relativi alla contabilità del mese precedente (DD 52047/UD/2008);

– versamento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile relativa alle immissioni in consumo del mese precedente (articolo 61, comma 1, lettera e), Dlgs 504/1995).

FrequenzaMensile

 

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