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dott. Luca De Franciscis.

Interessante è anche il contenuto della Circolare del 20 dicembre 2017 indirizzata ai Presidenti degli della Corte di cassazione e delle Corti di appello, con la quale fornisce una serie di risposte ai quesiti in materia fiscale e invito a darne conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

Trattasi d’indicazioni che il Ministero della Giustizia ritiene di dover dare al fine di dirimere alcune problematiche interpretative che ineriscono il regime fiscale delle procedure di competenza di tribunali ordinari. Il Ministero ha ricevuto quesiti che manifestano una mancata uniformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari e in particolare:

  1. per l’istanza di nomina del professionista per la composizione delle crisi da sovraindebitamento;

  2. per il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da parte del debitore, della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore e per la richiesta di omologa dell’accordo;

  3. per l’istanza presentata dall’organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l’autorizzazione del giudice per l’accesso all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati, secondo la previsione dell’articolo 15, comma 10, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

In merito al primo quesito il Ministero chiarisce che:

(omissis…) L’organismo di composizione della crisi può essere scelto direttamente dal debitore (“consumatore”, secondo la formulazione della legge n. 3 del 2012) oppure dal Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, che provvederà alla nomina di un professionista (tra quelli indicati dal citato articolo 15, comma 9) che svolga “I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi”.

La legge non disciplina, invece, il procedimento da seguire in caso di presentazione dell’istanza per la nomina dei professionisti di cui all’art. 15, comma 9, limitandosi – come detto – a stabilire che questi ultimi sono “nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato”.

Poiché tuttavia tale nomina non può che inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione – non essendo finalizzata alla risoluzione di conflitto tra parti – il contributo unificato da versare al momento della presentazione della relativa istanza sarà, in base agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, quello di euro 98 (“i1 contributo unificato è dovuto nei seguenti importi … b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione”). Per tale istanza, inoltre, dovrà essere versato anche l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del citato d.P.R. n. 115 del 2002.

In merito al secondo quesito e dopo aver riassunto il contesto normativo di riferimento, afferma che:

(omissis…) Con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell’art. 9 della legge n. 3 del 2012, e con la richiesta di omologa di cui al successivo articolo 12, quali primi atti della procedura di esdebitazione, si aprono dei procedimenti in camera di consiglio cui sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del C.P.C.; tali procedimenti, per espressa previsione normativa (art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002), sono attualmente assoggettati al versamento di un contributo unificato di euro 98 (al quale, anche in tale ipotesi, dovrà essere aggiunto l’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002).

In conclusione, dunque: la presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione, come pure della richiesta di omologa dell’accordo, danno inizio ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale deve essere versato un nuovo contributo unificato (ulteriore rispetto a quello previsto per il quesito di cui al punto A), secondo la previsione dell’art. 13, comma 1, lettera b), seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo testo unico.

Per il terzo quesito il Ministero premette:

(Omissis…) Per poter rispondere correttamente al quesito in esame occorre tuttavia distinguere tra:

  1. istanze per l’accesso alle banche dati o all’anagrafe tributaria presentate dall’organismo di composizione della crisi nominato dal giudice:

  2. istanze presentata dall’organismo di composizione della crisi scelto dal debitore;

Per quanto concerne la disciplina fiscale cui assoggettare le istanze presentate dal professionista nominato dal giudice, finalizzate ad ottenere l’autorizzazione di cui al citato articolo 15, comma 10, questa Direzione generale ritiene che esse debbano essere inserite nel fascicolo aperto al momento della nomina (per il quale è stato già versato un contributo unificato ed un importo forfettario sulla base di quanto precisato per il quesito di cui al punto B), senza quindi versare ulteriori importi.

Diversamente, se le istanze di autorizzazione sono presentate dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti “privatamente dalla parte”, si ritiene che esse debbano inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione – per le medesime considerazioni svolte in ordine all’istanza di nomina del professionista – e, pertanto, debbano essere assoggettate al pagamento del relativo contributo unificato e dei diritti forfettari di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

In questo caso, infatti, la presentazione dell’istanza di autorizzazione alla consultazione delle banche dati rappresenta il primo momento in cui il giudice viene a conoscenza di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento che, seppure in questa fase abbia ancora natura amministrativa, vede coinvolta l’autorità giudiziaria, chiamata a verificare e garantire l’accesso a dati sensibili da parte dei soggetti a ciò legittimati.

La nomina da parte del magistrato del professionista incaricato di procedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento (e i provvedimenti adottati dallo stesso magistrato sulle istanze depositate dal professionista), così come la disamina da parte del giudice delle richieste formulate dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti “privatamente dalla parte”, definiscono dunque i relativi procedimenti.

Di conseguenza, la successiva presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione, come pure della richiesta di omologa dell’accordo, danno inizio ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato (ulteriore rispetto a quello previsto per il quesito di cui al punto A), secondo la previsione dell’art. 13, comma 1, lettera b), seconda parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo testo unico (come specificato nella risposta al quesito sub B).

In conclusione:

a) le istanze presentate dall’organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto nel momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina, senza obbligo di versamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario:

b) le istanze proposte dagli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento scelti “privatamente dalla parte” devono invece inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all’art. 13, comma 1, lettera b), prima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo testo unico.

Per approfondire l’argomento cliccare su: Sovraindebitamento. Scheda aggiornata al 25 gennaio 2018 del Tribunale di Torino.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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