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La vicenda del pignoramento ai danni del Comune di Casamicciola per il canone di locazione non pagato da una signora terremotata percettrice del Cas arriva a una svolta clamorosa. Intanto l’Ente, in qualità di terzo pignorato, si è visto condannare al pagamento di quasi 10.000 euro, ma ha immediatamente deciso di proporre azione di responsabilità nei confronti dell’allora responsabile della commissione Cas Aniello Carcaterra, che aveva beneficiato delle “assunzioni sismiche”. E si affida anche a un nuovo legale.

La storia che in parte vi abbiamo già raccontato, viene ancora una volta riassunta dall’ing. Gaetano Grasso in qualità di sostituto responsabile dell’Area II Servizi al Territorio, nella quale è ricompreso l’Ufficio Contenzioso.
«La sig.ra G.B.B. – scrive Grasso – era percettrice del contributo di autonoma sistemazione in quanto soggetto che al momento del sisma del 21 agosto 2017 risultava locatario dell’immobile danneggiato dall’evento summenzionato nel quale aveva stabilito la propria abitazione principale; dopo l’evento sismico, con l’ausilio del contributo, G.B.B. prendeva in locazione l’immobile di proprietà dei sigg.ri B.G. e P.A.».

Peccato che però non provvedeva a versare il corrispettivo: «Per il mancato pagamento del canone di locazione, con Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli, Sez. Dist. di Ischia, dotato di formula esecutiva in data 26/11/2018, i sigg.ri B.G. e P.A. intimavano alla sig.ra G. B. B. il pagamento della somma di euro 6.948,97 oltre interessi, nonché spese e compensi della procedura monitoria».
Gli stessi proprietari dell’immobile, «in forza del suddetto titolo esecutivo, il 18/01/2019, notificavano atto di pignoramento alla sig.ra G. B. B., debitrice esecutata, e al Comune di Casamicciola Terme, terzo pignorato».

EROGATI 11.200 EURO PER IL 2019
E qui entra in scena Carcaterra: «L’allora Responsabile della Commissione C.A.S., deputata all’istruttoria e alla liquidazione del contributo per autonoma sistemazione, dott. Aniello Carcaterra, in conseguenza della notifica dell’atto di pignoramento, previa richiesta di parere al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017, cui seguiva risposta che solo nell’ipotesi di una pronuncia del giudice dell’esecuzione statuente la non pignorabilità delle somme le stesse potevano svincolarsi a favore della debitrice, procedeva a sospendere la corresponsione del contributo previsto per la sig.ra G. B. B. per tutto l’anno 2019, accantonando le somme pignorate».

Sta di fatto che il 13 febbraio 2020 il legale della signora «trasmetteva il provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Sez. Dist. di Ischia, del 29/12/2019, reso nel giudizio (pignoramento presso terzi), promosso dai sigg.ri B. G. e P. A. (creditori procedenti) nei confronti della sig.ra G. B. B. (debitrice esecutata) e del Comune di Casamicciola Terme (terzo pignorato), con il quale sospendeva l’esecuzione, rigettava l’istanza di assegnazione delle somme e concedeva alle parti il termine di giorni 30 per l’introduzione del giudizio di merito».
In forza di questa semplice sospensione «il responsabile della Commissione C.A.S., dott. Aniello Carcaterra, con nota del 14/02/2020, richiedeva all’Ufficio Finanziario di procedere all’erogazione alla sig.ra G. B. B. delle somme prudenzialmente accantonate pari ad euro 11.200, cui il detto ufficio provvedeva con mandato del 18/02/2020».

COMUNE TERZO PIGNORATO
La signora incassava il Cas ma evidentemente non pagava quanto dovuto e per il Comune di Casamicciola iniziavano i guai. Infatti a seguito della riassunzione del giudizio di merito da parte del legale dei creditori, «veniva emessa la Sentenza n. 63/2022, con la quale veniva accolta la domanda in riassunzione e dichiarata la pignorabilità del C.A.S., con condanna della sig.ra G. B. B. al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ragion per cui gli esecutanti riassumevano anche l’esecuzione precedentemente sospesa e ottenevano l’assegnazione delle somme pignorate».
Il 31 dicembre 2023 l’avv. Stefano Pettorino, difensore dei creditori, notificava, l’ordinanza con cui la Sezione Distaccata di Ischia «assegnava ai creditori procedenti, sigg.ri B. G. e P. A., la somma di euro 7.245,99 a titolo di sorta capitale, nonché l’importo di euro 2.690,50 per spese e compensi legali, ordinando al terzo pignorato (Comune di Casamicciola Terme) di corrispondere all’assegnatario le citate somme aumentate delle spese di registrazione, di copia e notifica del provvedimento, oltre interessi successivi».

Ma il Comune aveva già corrisposto il Cas alla signora e ovviamente non intende pagare due volte la stessa somma. Riporta infatti Grasso: «Avverso il suddetto provvedimento l’Ente, poiché aveva già corrisposto alla sig.ra G. B. B. le somme dovute a titolo di contributo di autonoma sistemazione, proponeva opposizione, a mezzo dell’avv. Mario Carcaterra, cui, in data 29/04/2024, seguiva ordinanza di conferma della sospensione dell’esecuzione, motivata dalla mancata integrazione del contradditorio nei confronti del Comune di Casamicciola Terme, nel giudizio di merito riassunto successivamente all’ordinanza di sospensione dell’esecuzione del 29/12/2019».

LA MAZZATA
Una seconda sospensione che però è durata poco, in quanto i creditori hanno proposto reclamo per la revoca ed annullamento. E nonostante la costituzione dell’Ente, il 16 luglio il collegio del Tribunale di Napoli con ordinanza ha accolto il reclamo revocando la sospensione e condannando il Comune a pagare anche le spese di lite, oltre 2.299 euro.

Dalla motivazione dei giudici – riportata da Grasso in determina – emerge la circostanza che conduce all’azione di responsabilità nei confronti di Aniello Carcaterra. Nell’ordinanza infatti si evidenzia «che nonostante la pretermissione del Comune di Casamicciola Terme dal giudizio in riassunzione n. 117/2020, il terzo pignorato poteva dirsi liberato dagli obblighi di cui all’art. 546 c.p.c. solo qualora fosse intervenuto un espresso provvedimento del Giudice dell’esecuzione in tal senso, come nel caso di un provvedimento di estinzione della procedura esecutiva ovvero di adozione dell’ordinanza di assegnazione delle somme (l’ordinanza recita espressamente: …gli obblighi di custodia del Comune di Casamicciola Terme quale terzo pignorato non possono considerarsi venuti meno a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti nel giudizio di opposizione riassunto dal creditore procedente, né a seguito della comunicazione a mezzo pec con la quale il difensore di parte debitrice, in data 12.2.2020, notificava il provvedimento del 29.12.2019. Tale provvedimento, infatti, indipendentemente dal messaggio del procuratore di parte debitrice disponeva: “il G.E. sospende l’esecuzione; rigetta l’istanza di assegnazione delle somme; concede alle parti il termine di giorni 30 per l’introduzione del giudizio di merito”, senza nulla prevedere in ordine alla liberazione delle somme dovute alla debitrice esecutata. …anche qualora a tale provvedimento non fosse seguita l’introduzione del giudizio di merito, gli obblighi di cui all’art. 546 c.p.c. non sarebbero venuti meno in capo al terzo, mancando in ogni caso un provvedimento espresso di estinzione della procedura esecutiva in corso)».

LA SIGNORA DEVE RESTITUIRE IL CAS ILLEGITTIMO
In sostanza, in presenza di quella prima sospensione l’erogazione del Cas accantonato era stata prematura, in quanto le somme risultavano ancora pignorabili, come poi si è verificato. E ora ha esposto il Comune all’esborso dei 10mila euro.
E l’attuale responsabile del contenzioso evidenzia dunque l’opportunità di «proporre azione di responsabilità nei confronti dell’allora responsabile della Commissione C.A.S., dott. Aniello Carcaterra, il quale non poteva chiedere l’erogazione alla sig.ra G. B. B. delle somme prudenzialmente accantonate in mancanza di un espresso provvedimento di estinzione della procedura esecutiva». Il Comune inoltre attiverà anche altra azione nei confronti della signora, «finalizzata ad ottenere la ripetizione delle somme alla stessa illegittimamente corrisposte».

Qualcuno dovrà pagare, in sostanza: Carcaterra per l’errore commesso e la signora per aver incassato il Cas che non le doveva essere erogato. Il Comune non intende sborsare un centesimo.
Certamente un gran pasticcio che getta ombre su come sono state assunte certe decisioni nell’ambito dell’emergenza terremoto. Questa volta, per entrambe le azioni, Grasso ha conferito i relativi incarichi all’avv. Raffaele Pesce, convenzionato con il Comune per questo genere di contenziosi.



 

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