Con riferimento all’istituto del Concordato Preventivo Biennale (“CPB”) per il biennio 2024/2025, il tool agevola l’individuazione del regime di tassazione più favorevole tra: la tassazione ordinaria (assenza di adesione al CPB) la tassazione in base al reddito concordato, con applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concortarario rispetto a quello che si andrà a dichiarare sul 2023 (introdotto dal cd. “decreto correttivo”, Dlgs 108/2024).
Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con la risposta a interpello n. 175 del 21/08/2024, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’aliquota IVA applicabile a una serie di prodotti qualificati come dispositivi medici. In particolare, per quanto concerne quattro prodotti che, secondo il parere tecnico delle Dogane, vanno classificati alla voce 2106 della Nomenclatura combinata (nello specifico, alle voci 2106 90 92 e 2106 90 59), l’Agenzia osserva che essi non rientrano tra i medicinali soggetti ad aliquota IVA del 10 di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Con la risposta n. 174 del 21/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: in materia di transfer pricing, e in particolare per l’assolvimento degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati da gruppi multinazionali nelle transazioni con imprese associate; la Documentazione Nazionale (o Local file) deve necessariamente essere redatta in lingua italiana. L’istanza si riferisce alla richiesta di una società multinazionale, rientrante tra i destinatari della disciplina del transfer pricing (ex articolo 110, comma 7, del Tuir).
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sul risarcimento danni causati dal voto contrario espresso dall’Agenzia delle entrate, contro la logica economica, alla proposta di concordato preventivo, ove sia più conveniente rispetto al fallimento. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con ordinanza 20036 del 22 luglio 2024, con cui ha deciso un conflitto di giurisdizione sollevato dal Tar Sicilia.
Il decreto legislativo recante Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della legge delega n. 111/2023, interviene sulle compensazioni con lo scopo di semplificare le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. Le novità: la Relazione illustrativa chiarisce che le modifiche proposte semplificano le procedure e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari, in coerenza con le indicazioni della legge delega che, all’art. 18, individua gli obiettivi di incrementare l’efficienza dei sistemi di riscossione (co. 1, lett. a), di semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi (co. 1, lett. h), nonché quello di rivedere la disciplina dei rimborsi (co. 1, lett. i).
Con la risposta a interpello n. 170 del 20/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione nell’ambito della quale la capogruppo (Alfa) si sostituisce ad altra società del medesimo gruppo (Gamma) quale soggetto emittente del debito obbligazionario incorporato in un titolo, assumendo gli obblighi gravanti su detta società e ricevendo una provvista in denaro per far fronte agli impegni connessi al titolo, configura un accollo liberatorio non rilevante ai fini IVA e soggetto a imposta di registro. Nel caso specifico, gli impegni assunti dalle parti sono regolati da un accordo quadro che disciplina, fra l’altro, il pagamento della provvista in denaro da Gamma ad Alfa, calcolata in base al valore di mercato del titolo.
Con la risposta a interpello n. 171 dEL 21/08/2024, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla base imponibile IVA del conferimento di beni in una società di capitali. Nel caso di specie, il conferimento era effettuato dalla società controllante nei confronti di una società interamente partecipata e, secondo la perizia di stima effettuata ai sensi dell’art. 2465 c.c., il valore dei beni conferiti risultava almeno pari a quello dell’aumento di capitale sociale, maggiorato di un sovrapprezzo.
Con la risposta n. 172 del 20/08/2024, l’Agenzia dlele Entrate ha chiarito che gli interessi passivi, pagati sulla base di atti di conciliazione tributaria o di accertamento con adesione per il ritardato versamento dell’Ires e dell’Irap, sono deducibili dai relativi imponibili, applicando le modalità di calcolo dettate dal Tuir al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto che li ha generati. IL CASO Nel caso di specie, una società che ha sottoscritto atti di conciliazione e di adesione, relativi a singoli periodi d’imposta, con la competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, finalizzati a definire alcune contestazioni pendenti in tema di prezzi di trasferimento.
Il DM 24/07/2024 – che detta le disposizioni attuative del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024.- fornisce indicazioni su numerosi aspetti dell’agevolazione, a partire dai progetti di innovazione considerati agevolabili (art. 4) e non (art. 5). Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1/01/2024 e completati entro il 31/12/2025 aventi a oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (alle condizioni di cui all’art. 6 del DM), tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5.
Il regolamento (Ue Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 12 agosto 2024, che ha modificato lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, con la finalità di prevedere una ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali di cui all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Il nuovo articolo 50-ter dello statuto, introdotto dal regolamento, stabilisce che il Tribunale dell’Unione europea è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche: il sistema comune di imposta sul valore aggiunto i diritti di accisa il codice doganale la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
L’art. 7 del DL 113/2024 – in GU del 09/08/2024 – dispone una proroga dei temini per il versamento dell’imposta sostitutiva da versare per l’adeguamento del magazzino, nonché per le relative rilevazioni contabili. Intervenendo sull’art. 1, c.82, della L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), infatti, viene disposto che il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’IVA sulla regolarizzazione è previsto in due rate di pari importo (senza interessi), rispettivamente scadenti: entro il 30 settembre 2024, per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 scade entro il 29 settembre 2024 (si noti che il termine è scaduto al 30/06/2024 – al 31/07 per i soggetti Isa – per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) entro il termine di versamento della 2/unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo 2024 (invariata).
Con il DL 113/2024 (in GU del 09/08/2024) – cd Decreto Omnibus – sono state introdotte rilevanti novità anche nell’ambito dello sport. NEW – Nel dettaglio è prevista: la proroga delle agevolazioni Iva previste per le associazioni sportive dilettantistiche e apporta alcuni chiarimenti relativi al regime Iva per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale; per sostenere gli operatori del settore sportivo, il credito d’imposta concesso per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 81, Dl 104/2020), viene esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.
Con il principio di diritto n. 2/2024 l’Agenzia delle entrate chiarisce che – nel settore delle cessioni di gas ed energia elettrica – nel caso in cui: per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta, si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate prima del 2015; i maggiori compensi ricevuti ad integrazione di quelli già percepiti ante 2015 andranno fatturati ordinariamente addebitando l’Iva in rivalsa, in quanto in origine non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile. Nel documento, l’Agenzia ribadisce che in generale l’adempimento dell’Iva secondo il meccanismo dell’inversione contabile (comunemente detto anche reverse charge) prorogato fino al 31 dicembre 2026 dalla Direttiva 2022/890/UE e recepita in Italia con il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 4 agosto 2022, comporta, in deroga alle regole ordinarie, che gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta indiretta debbano essere compiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Con la circolare del 16/08/2024, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha fornito le linee guida per il credito d’imposta transizione 5.0, la cui procedura di presentazione delle comunicazioni è già operativa sul sito del GSE. Si rinvia ad una successiva circolare per i chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0.
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