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Come funziona il pignoramento presso terzi? Quando e come si pu fare e quali beni mobili e immobili pu colpire? La risposta a queste e ad altre domande in questa guida che spiega e chiarisce la normativa in vigore includendo anche esempi concreti

Il pignoramento presso terzi rappresenta uno degli strumenti più efficaci a disposizione del creditore per recuperare un credito. Questa procedura permette di aggredire i beni mobili o i crediti che il debitore detiene nei confronti di soggetti terzi e coinvolge tre figure chiave: il creditore, il debitore e il terzo pignorato, creando un meccanismo giuridico volto a rendere disponibili queste risorse per soddisfare il credito.

Che cos’è il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi è una particolare procedura di espropriazione forzata regolata dal Codice di Procedura Civile che permette a un creditore di soddisfare il proprio credito prendendo di mira i beni o i crediti del debitore che sono nella disponibilità di un terzo. Tale meccanismo può riguardare, per esempio, conti correnti bancari, stipendi, pensioni o altre somme e beni mobili detenuti da terze parti.

Con il pignoramento presso terzi, il creditore può ottenere una pronuncia giudiziale che vincola il terzo a non disporre dei beni o delle somme pignorate senza l’autorizzazione del giudice. Questo strumento risulta particolarmente efficace quando il debitore non possiede beni direttamente aggredibili ma ha crediti nei confronti di altre persone o enti.

Il procedimento si avvia attraverso l’atto di pignoramento notificato sia al debitore che al terzo, specificando le somme o i beni pignorabili. Il terzo è obbligato a dichiarare l’esistenza e l’entità dei beni pignorati. Se vi sono somme o beni disponibili, il giudice può ordinare l’assegnazione delle stesse al creditore. In caso contrario, può avviare un processo di accertamento dell’obbligo del terzo.

L’atto di pignoramento deve seguire una forma particolare e deve includere tutti gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c., pena l’inefficacia della procedura.

Definizione e funzionamento generale del pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva che consente al creditore di soddisfare il proprio credito espropriando i beni o i crediti del debitore in possesso di un terzo. Definizione e funzionamento sono regolati dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.), specificamente dagli articoli 543 e seguenti.

Il funzionamento del pignoramento presso terzi inizia con la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo. Questo atto contiene l’ingiunzione al terzo di non disporre dei beni o crediti pignorati senza l’autorizzazione del giudice. L’atto deve includere dettagli specifici come l’indicazione del credito, il titolo esecutivo, il precetto e l’udienza di comparizione. Inoltre, il terzo deve essere invitato a dichiarare entro 10 giorni quali beni o somme possiede del debitore.

Una volta notificato l’atto, il terzo ha l’obbligo di fornire una dichiarazione al creditore in cui specifica la disponibilità o meno dei beni e delle somme indicate. In mancanza di dichiarazione, il creditore può chiedere al giudice di fissare un’udienza per ottenere questa informazione tramite comparizione personale del terzo.

Se il terzo conferma la disponibilità dei beni o crediti del debitore, il giudice può emettere un’ordinanza di assegnazione, che trasferisce i beni o crediti al creditore fino alla concorrenza del suo credito. Questa ordinanza costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, obbligandolo a versare direttamente al creditore le somme dovute.

In caso di dichiarazione negativa da parte del terzo, cioè l’assenza di beni o crediti pignorabili, il pignoramento diventa inefficace, a meno che il creditore non contesti tale dichiarazione e il giudice accerti diversamente.

Il ruolo dei terzi nel processo di pignoramento

Nel pignoramento presso terzi, il ruolo del terzo è centrale e coinvolge obblighi specifici e responsabilità giuridiche. Il terzo pignorato, noto anche come debitor debitoris, è un soggetto che detiene crediti o beni mobili del debitore. Il suo coinvolgimento è fondamentale per il successo della procedura esecutiva.

Il terzo pignorato è obbligato a non disporre dei beni o delle somme pignorate senza autorizzazione del giudice, a partire dal giorno in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento. Questa notifica serve a informare il terzo della presenza di una procedura esecutiva in corso e a vincolare le risorse indicate nell’atto senza possibilità di disposizione autonoma.

Il terzo deve, entro 10 giorni dalla notifica, comunicare al creditore se possiede somme o beni del debitore e, in tal caso, specificarne l’ammontare e le condizioni di possesso. La comunicazione può avvenire tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). In caso di mancata dichiarazione, il creditore può richiedere al giudice di fissare un’udienza per ottenere una dichiarazione formale dal terzo.

Se la dichiarazione del terzo è positiva, il giudice può emettere un’ordinanza di assegnazione che obbliga il terzo a versare le somme dovute direttamente al creditore. Se, invece, la dichiarazione è negativa, il pignoramento diventa inefficace a meno che il creditore non contestati tale dichiarazione, portando elementi probatori a supporto della propria pretesa.

Inoltre, il terzo deve rispettare un obbligo di custodia, che consiste nel trattenere le somme o i beni pignorati e non disporne senza l’ordine del giudice. Questo obbligo garantisce che le risorse pignorate siano effettivamente disponibili per soddisfare il credito, prevenendo qualsiasi atto del debitore o del terzo che possa valere a sottrarre tali risorse dalla procedura esecutiva.

In caso di violazione degli obblighi di custodia o di dichiarazione non veritiera, il terzo pignorato può incorrere in responsabilità civili, incluse sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, responsabilità penali.

Quando scatta il pignoramento presso terzi? In quali casi? E per quale importo minimo può essere richiesto?

Il pignoramento presso terzi scatta quando un creditore ha ottenuto un titolo esecutivo e un atto di precetto contro il debitore, ma quest’ultimo non ha adempiuto entro il termine previsto. In altre parole, è una misura che viene adottata quando il debitore non paga volontariamente il proprio debito nei tempi concessi e il creditore necessita di procedere con l’esecuzione forzata.

I casi tipici in cui viene richiesto il pignoramento presso terzi includono situazioni in cui il debitore possiede beni o crediti presso terze parti. Esempi comuni sono il saldo positivo di un conto corrente bancario, stipendi dovuti da un datore di lavoro, pensioni erogate dall’INPS, affitti derivanti da contratti di locazione e altri crediti derivanti da contratti commerciali.

Per quanto riguarda l’importo minimo per cui il pignoramento può essere richiesto, la legge non stabilisce una soglia minima specifica. Tuttavia, è prassi comune che il creditore valuti l’opportunità economica di intraprendere una procedura esecutiva, poiché i costi legali e procedurali possono essere significativi. Di conseguenza, è raro che il pignoramento presso terzi venga avviato per importi molto bassi, a meno che non vi siano ulteriori crediti che complessivamente giustifichino l’azione.

Il processo inizia con la valutazione del debitore da parte del creditore, che deve individuare i potenziali terzi presso i quali il debitore possiede crediti o beni mobili. Una volta identificato il terzo pignorato, il creditore fa notificare l’atto di pignoramento, il quale contiene l’ingiunzione al terzo di non disporre dei beni o delle somme indicate.

La normativa di riferimento

La normativa per il pignoramento presso terzi è contenuta nel Libro III del Codice di Procedura Civile (R.D. n. 1443 del 28 ottobre 1940), che disciplina l’intero processo di esecuzione. Gli articoli che coprono specificamente questa procedura vanno dall’articolo 543 al 554 c.p.c.. Questi articoli descrivono in dettaglio le modalità e le formalità necessarie per eseguire un pignoramento presso terzi, inclusi gli obblighi di notifica e di dichiarazione del terzo.

Il Codice di Procedura Civile prevede che il pignoramento cui deve essere eseguito tramite un atto notificato personalmente al terzo e al debitore. Questo atto deve contenere, tra le altre informazioni, l’ingiunzione a non disporre dei beni o delle somme pignorate senza autorizzazione del giudice, la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, e l’invito al terzo a dichiarare entro 10 giorni quali beni o somme possiede del debitore. L’articolo 545 c.p.c. prevede, inoltre, limitazioni su quali crediti possono essere pignorati e fino a che importo.

Un altro riferimento legislativo importante è rappresentato da recenti leggi e decreti che hanno introdotto modifiche significative alle procedure esecutive. Ad esempio, il Decreto Legge n. 137/2020 e la Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter hanno apportato cambiamenti rilevanti riguardo ai limiti e alle modalità di pignoramento, specialmente in contesti come la pandemia.

Principali articoli del codice di procedura civile relativi al pignoramento presso terzi

Il Codice di Procedura Civile disciplina il pignoramento presso terzi attraverso una serie di articoli specifici, fornendo il quadro normativo necessario per l’attuazione di questa procedura esecutiva.

L’articolo 543 c.p.c. stabilisce la forma del pignoramento, specificando che deve essere notificato personalmente al terzo e al debitore. Questo atto deve contenere l’ingiunzione al terzo di non disporre dei beni o delle somme senza l’ordine del giudice, la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, e l’invito al terzo a dichiarare entro 10 giorni quali beni o somme possiede del debitore.

L’articolo 545 c.p.c. tratta delle limitazioni al pignoramento di determinati crediti, stabilendo che alcune somme, come stipendi, pensioni e altre indennità, sono pignorabili solo entro certi limiti per garantire un minimo vitale al debitore.

L’articolo 546 c.p.c. descrive gli obblighi del terzo pignorato, imponendogli di non disporre delle somme o beni pignorati e di dare comunicazione al creditore sull’esistenza e l’entità delle somme o beni detenuti per conto del debitore.

L’articolo 547 c.p.c. regola la dichiarazione del terzo, che deve essere resa al creditore entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e deve specificare dettagliatamente l’ammontare e la natura delle somme o beni detenuti.

L’articolo 548 c.p.c. stabilisce le conseguenze della mancata dichiarazione del terzo. Se il terzo non rende la dichiarazione e il creditore attesta di non averla ricevuta, il giudice fissa una nuova udienza alla quale il terzo deve comparire. Se ancora non si presenta, il credito o il possesso di beni si considerano non contestati.

L’articolo 553 c.p.c. prevede due forme di assegnazione per i crediti esigibili immediatamente o entro 90 giorni e quelli esigibili oltre 90 giorni, specificando le modalità di vendita nelle forme disposte per la vendita dei beni mobili.

Recenti aggiornamenti legislativi e loro impatto sul pignoramento presso terzi

Recenti aggiornamenti legislativi hanno introdotto importanti novità nel pignoramento presso terzi, modificando alcune delle disposizioni del Codice di Procedura Civile. Tra questi, il Decreto Legge n. 137/2020, noto anche come “Decreto Ristori”, ha apportato significative modifiche per fronteggiare le difficoltà economiche causate dalla pandemia di COVID-19.

Una delle principali novità riguarda la sospensione dei termini delle procedure esecutive, inclusi i pignoramenti presso terzi, fino al 31 dicembre 2020. Questa misura ha permesso ai debitori di avere un po’ di respiro durante la crisi pandemica, evitando espropriazioni immediate su stipendi, pensioni e conti correnti.

Il Decreto Sostegni-ter, convertito in legge, ha poi introdotto ulteriori misure di tutela per i debitori, soprattutto in relazione ai pignoramenti di stipendi e pensioni. Una delle novità più rilevanti è l’innalzamento della soglia di impignorabilità delle pensioni, che garantisce ai debitori una maggior protezione del proprio sostentamento. Inoltre, sono state introdotte facilitazioni per la conversione del pignoramento, permettendo ai debitori di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro da depositare in cancelleria.

Le modifiche introdotte con la Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter hanno anche reso più stringenti gli obblighi di comunicazione del creditore, imponendo la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva al debitore e al terzo pignorato, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento.

Infine, è stata modificata la norma riguardante la competenza territoriale nel caso di pignoramento presso terzi, con l’articolo 26-bis, comma 1 c.p.c., prevedendo che, nei casi in cui il debitore sia una Pubblica Amministrazione, sia competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio della Avvocatura dello Stato.

Alcuni esempi di pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi viene utilizzato in diverse situazioni per recuperare crediti vantati dal creditore nei confronti del debitore. Di seguito alcuni esempi comuni di questa procedura esecutiva.

Pignoramento del conto corrente bancario: Questo è uno degli esempi più frequenti. Se il debitore ha un saldo positivo sul proprio conto corrente, il creditore può richiedere il pignoramento di tali somme. In questo caso, l’atto di pignoramento viene notificato alla banca, che è tenuta a bloccare le somme indicate nell’atto e a dichiarare la disponibilità delle stesse.

Pignoramento dello stipendio: In questo caso, il creditore mira a ottenere una parte dello stipendio del debitore per soddisfare il proprio credito. L’atto di pignoramento viene notificato al datore di lavoro, che deve trattenere mensilmente una quota dello stipendio del dipendente-debitore fino al soddisfacimento del credito. Gli stipendi sono pignorabili solo entro un limite specifico, che è di un quinto del loro ammontare.

Pignoramento della pensione: Simile al pignoramento dello stipendio, questa procedura coinvolge l’INPS o altri enti previdenziali. Il creditore può pignorare una quota della pensione mensile del debitore, rispettando i limiti di impignorabilità previsti dalla legge per garantire un minimo vitale al pensionato.

Pignoramento di canoni di locazione: Se il debitore è un locatore che percepisce canoni di locazione, il creditore può pignorare tali canoni. L’atto di pignoramento viene notificato all’inquilino, che è tenuto a versare i canoni direttamente al creditore fino al completo soddisfacimento del debito.

Pignoramento di crediti commerciali: Nel caso in cui il debitore sia un’azienda o un professionista che vanta crediti verso altre aziende o clienti, il creditore può pignorare tali crediti. L’atto di pignoramento viene notificato ai debitori del debitore, che sono tenuti a versare le somme dovute direttamente al creditore pignorante.

Pignoramento di indennità o rimborsi: Alcune indennità o rimborsi spettanti al debitore possono essere oggetto di pignoramento. Ad esempio, rimborsi fiscali o indennità derivanti da contratti assicurativi possono essere pignorati per soddisfare il credito del creditore.

Come funziona il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi inizia con la notifica al debitore e al terzo di un atto contenente l’ingiunzione a non disporre dei beni o somme pignorate. Il terzo deve dichiarare l’esistenza e l’entità dei beni entro 10 giorni. Se confermati, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione che obbliga il terzo a versare le somme al creditore. In caso di mancata dichiarazione, il giudice fissa un’udienza. Se il terzo conferma negativamente, il pignoramento diventa inefficace a meno di presentare prove contrarie.

I requisiti e le condizioni per procedere al pignoramento presso terzi

I requisiti e le condizioni necessari per procedere al pignoramento presso terzi sono definiti dal Codice di Procedura Civile e devono essere rigorosamente rispettati per garantire la validità della procedura.

Il primo requisito fondamentale è il possesso di un titolo esecutivo. Questo può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo, una cambiale protestata o qualsiasi altro documento che attesti il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata. Senza un titolo esecutivo, il creditore non può avviare la procedura di pignoramento.

Un altro requisito è la notifica dell’atto di precetto, un atto formale con cui il creditore intimata al debitore di adempiere all’obbligazione entro un termine perentorio di 10 giorni. Questo atto deve essere notificato al debitore contestualmente o successivamente alla notifica del titolo esecutivo.

Dopo la scadenza del termine indicato nel precetto e in assenza di adempimento da parte del debitore, il creditore può procedere con la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi sia al debitore che al terzo coinvolto, come la banca o il datore di lavoro, e deve contenere una serie di informazioni obbligatorie come l’ammontare del credito, i dettagli del titolo esecutivo, l’intimazione a non disporre dei beni e la citazione a comparire in giudizio.

Una condizione essenziale è che il credito non sia prescritto. Il termine di prescrizione varia a seconda della natura del credito, ma generalmente è di 10 anni per i crediti sanciti da sentenze e di 5 anni per la maggior parte degli altri crediti. Se il credito è prescritto, il debitore può opporsi alla procedura esecutiva. Infine, è necessario che il pignoramento rispetti i limiti di impignorabilità previsti dalla legge. 

Procedura e passaggi, dagli adempimenti preliminari all’atto fino all’ordinanza di assegnazione e iscrizione a ruolo

La procedura di pignoramento presso terzi è articolata in vari passaggi che devono essere eseguiti con precisione per garantire la validità dell’intero processo. Vediamo quali sono i principali passaggi previsti dalla normativa vigente.

1. Ottenimento del titolo esecutivo

Il processo inizia con l’ottenimento di un titolo esecutivo, che può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo, una cambiale o altro documento che attesti il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata.

2. Notifica dell’atto di precetto

Successivamente, il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto. Questo atto intimata al debitore di adempiere all’obbligazione entro un termine perentorio di 10 giorni. L’atto deve essere notificato contestualmente o successivamente alla notifica del titolo esecutivo.

3. Scadenza del termine del precetto

Dopo la scadenza del termine indicato nel precetto, e in assenza di adempimento da parte del debitore, il creditore può procedere alla notifica del pignoramento.

4. Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi

Il creditore deve notificare l’atto di pignoramento presso terzi al debitore e al terzo interessato (es. banca, datore di lavoro). Questo atto deve contenere diverse informazioni obbligatorie, come:

  • l’ammontare del credito;
  • i dettagli del titolo esecutivo;
  • intimazione al terzo di non disporre dei beni;
  • citazione a comparire in giudizio.

5. Dichiarazione del terzo

Una volta notificato l’atto di pignoramento, il terzo ha l’obbligo di dichiarare l’esistenza e quantità dei beni del debitore che detiene. Questa dichiarazione deve essere fornita entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e può avvenire tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

La dichiarazione del terzo può essere:

  • Positiva, se il terzo conferma la disponibilità dei beni o delle somme pignorate.
  • Negativa, se il terzo nega di detenere beni o somme del debitore.

6. Udienza per l’accertamento

Se il terzo non rende la dichiarazione entro il termine previsto, il creditore può richiedere al giudice di fissare un’udienza per ottenere tale dichiarazione. Il giudice può convocare il terzo per rendere la dichiarazione in udienza. Qualora il terzo non si presenti, il giudice può considerare i beni come non contestati, se le allegazioni del creditore sono sufficienti per identificare i beni o i crediti del debitore.

7. Ordinanza di assegnazione o vendita

Nell’udienza, se il terzo conferma la disponibilità dei beni, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione in favore del creditore. Questa ordinanza è esecutiva e obbliga il terzo a versare le somme indicate al creditore. Se il terzo non adempie, il creditore può avviare una nuova procedura esecutiva nei confronti del terzo stesso.

Se il credito pignorato è esigibile oltre un termine di 90 giorni, il giudice può disporre la vendita del credito con le modalità previste per la vendita dei beni mobili.

8. Comunicazione dell’avvenuta iscrizione a ruolo

Una volta che l’atto di pignoramento è stato notificato, il creditore deve iscrivere la causa a ruolo presso il tribunale competente. L’iscrizione a ruolo deve avvenire entro 30 giorni dall’ultima notificazione, pena la perdita di efficacia del pignoramento. Il creditore deve inoltre notificare al debitore e al terzo l’avvenuta iscrizione a ruolo della procedura indicando il numero di ruolo della causa.

9. Procedura di assegnazione e pagamento

Una volta emessa l’ordinanza di assegnazione, il terzo deve adempiere versando le somme pignorate direttamente al creditore. Se non adempie spontaneamente, il creditore può utilizzare l’ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo per avviare un’ulteriore procedura esecutiva nei confronti del terzo.

10. Costi e spese della procedura

Va, infine, ricordato che il pignoramento presso terzi comporta dei costi che il creditore deve sostenere e includono le spese di notifica, gli onorari dell’avvocato e le eventuali spese di iscrizione a ruolo. Tuttavia, queste spese possono essere recuperate in sede esecutiva, aggiungendole al credito originario dovuto dal debitore.

L’atto di pignoramento, come deve essere fatto, cosa deve contenere ed entro quanto va inviato

L’atto di pignoramento presso terzi deve essere redatto seguendo specifiche indicazioni previste dal Codice di Procedura Civile per garantire la sua validità ed efficacia. Gli elementi che deve necessariamente contenere sono delineati dall’articolo 543 c.p.c.

Componenti essenziali dell’atto di pignoramento:

  • Indicazione del credito: Deve essere precisato l’importo del credito per cui si procede, inclusi interessi e spese.
  • Titolo esecutivo: Deve essere allegato o citato il titolo esecutivo che legittima l’azione esecutiva.
  • Atto di precetto: Deve essere richiamato l’atto di precetto già notificato al debitore.
  • Dichiarazione di residenza: Il creditore deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente per l’esecuzione e indicare un indirizzo PEC.
  • Intimazione al terzo: Deve contenere l’intimazione al terzo di non disporre delle somme o dei beni pignorati senza autorizzazione del giudice.
  • Citazione del debitore: Il debitore deve essere citato a comparire davanti al giudice competente in una data specificata per fornire le sue difese.
  • Invito al terzo: Il terzo deve essere invitato a dichiarare, entro 10 giorni, se e quali somme o beni detiene per conto del debitore.

Modo e tempi di invio dell’atto di pignoramento:

L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore che al terzo pignorato per mezzo di un ufficiale giudiziario. È cruciale che l’atto sia notificato entro i termini stabiliti dalla legge, pena l’inefficacia della procedura:

10 giorni prima dell’udienza:

Secondo l’articolo 543 c.p.c., deve essere fissata un’udienza di comparizione presso il tribunale competente. L’atto di pignoramento deve essere notificato almeno 10 giorni prima della data di udienza per permettere al terzo di preparare la propria dichiarazione e al debitore di organizzare la difesa.

30 giorni per l’iscrizione a ruolo:

Dopo l’ultima notificazione, il creditore ha 30 giorni di tempo per iscrivere la procedura a ruolo presso la cancelleria del tribunale competente. Questo implica il deposito della nota di iscrizione a ruolo, della copia dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. In mancanza di iscrizione a ruolo entro questo termine, il pignoramento perde efficacia.

Forme di consegna:

La notifica può avvenire tramite consegna a mano, posta raccomandata o PEC, a seconda delle specifiche esigenze del caso e della disponibilità degli strumenti indicati dal codice.

Rispettare scrupolosamente queste modalità e tempistiche è essenziale per garantire la validità del procedimento esecutivo e per evitare che il pignoramento venga dichiarato nullo o inefficace per vizi procedurali o formali.

Il ruolo dell’ufficiale giudiziario nel pignoramento presso terzi

L’ufficiale giudiziario svolge un ruolo cruciale nel procedimento di pignoramento presso terzi, essendo il soggetto incaricato di eseguire le notifiche e gli atti necessari affinché il processo esecutivo si svolga correttamente.

Il suo intervento inizia con la notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo al debitore, per informare formalmente il debitore dell’obbligo di adempiere entro un termine specificato, solitamente 10 giorni. La notifica deve essere eseguita in conformità alle disposizioni di legge, per assicurare che il debitore sia effettivamente a conoscenza della richiesta di pagamento.

Una volta scaduto il termine senza che il debitore abbia adempiuto, l’ufficiale giudiziario è incaricato di notificare l’atto di pignoramento presso terzi. Questo atto deve essere consegnato sia al debitore che al terzo pignorato (che può essere, ad esempio, una banca, un datore di lavoro, o un altro soggetto che detiene crediti o beni del debitore). La notifica deve essere eseguita secondo modalità specifiche, come la consegna a mano, l’invio per posta raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC).

Oltre alla notifica, l’ufficiale giudiziario può essere coinvolto in ulteriori attività di supporto, come il recupero delle dichiarazioni del terzo pignorato. Se il terzo non risponde entro il termine di 10 giorni, l’ufficiale giudiziario può essere incaricato di invitarlo a comparire di fronte al giudice per rendere la propria dichiarazione in udienza.

L’ufficiale giudiziario è inoltre responsabile della ricerca di beni e crediti del debitore presso terzi. Questo può includere indagini su conti correnti, stipendi, pensioni, crediti commerciali o altri beni mobili pignorabili del debitore.

In alcune situazioni, l’ufficiale giudiziario può anche assistere il creditore nella fase di esecuzione dell’ordinanza di assegnazione. Se il terzo non adempie spontaneamente all’ordinanza del giudice, l’ufficiale giudiziario può intervenire per esigere le somme assegnate tramite ulteriori atti esecutivi.

Il Giudice competente

Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il giudice competente è il Giudice dell’Esecuzione (G.E.), facente parte del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il debitore o il terzo pignorato. La competenza territoriale è regolata dall’articolo 26 del Codice di Procedura Civile, che varia a seconda della natura del pignoramento e della residenza delle parti coinvolte.

Se il debitore è una persona fisica, il giudice competente è generalmente quello del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio o la dimora. Nel caso di debitori che sono pubbliche amministrazioni, la competenza si sposta al giudice del luogo in cui si trova la sede dell’Avvocatura dello Stato nel distretto del creditore.

Il Giudice ha il compito di gestire l’intera procedura esecutiva, dalla verifica formale degli atti alla decisione finale sull’assegnazione delle somme o dei beni pignorati. Inoltre, il giudice può fissare udienze per l’audizione del terzo pignorato in caso di dichiarazioni mancanti o contestate, e per emettere provvedimenti urgenti come la sospensione della procedura esecutiva in presenza di opposizioni.

A seguito della dichiarazione del terzo, il Giudice dell’Esecuzione emette un’ordinanza di assegnazione, che trasferisce i beni o le somme dal debitore al creditore.

Gli obblighi del terzo pignorato, ma anche diritti e tutele

Il terzo pignorato, nel contesto del pignoramento presso terzi, ha una serie di obblighi rigorosi ma anche dei diritti e delle tutele per proteggere i suoi interessi.

Obblighi del terzo pignorato:

1. Dichiarazione: Entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, il terzo è obbligato a dichiarare se e in quale misura detiene beni o somme del debitore e la dichiarazione deve essere inviata al creditore procedente tramite raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o consegna a mano.

2. Custodia: Una volta notificato l’atto di pignoramento, il terzo diventa custode delle somme o dei beni pignorati, fino alla decisione del giudice. Non può disporne autonomamente e deve garantire che siano conservati in modo sicuro e disponibili per l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione.

3. Comparizione in giudizio: Se richiesto dal giudice, il terzo deve comparire in udienza per rendere la propria dichiarazione. La mancata comparizione può portare alla presunzione di possesso dei beni o delle somme pignorate nei termini indicati dal creditore.

Diritti e tutele del terzo pignorato:

1. Risarcimento delle spese: Il terzo ha il diritto di essere risarcito delle spese sostenute per adempiere agli obblighi derivanti dal pignoramento, come i costi di custodia e le spese legali. Tali spese possono essere recuperate nell’ambito del procedimento esecutivo.

2. Eccezioni e contestazioni: Il terzo può fare eccezioni sulla legittimità della procedura di pignoramento. Se ritiene di non essere debitore del debitore o che i beni non sono pignorabili, può sollevare tali eccezioni durante la dichiarazione o in udienza.

3. Opposizione agli atti esecutivi: In caso di errori procedurali o illegittimità nell’ordinanza del giudice, il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi entro i termini previsti (20 giorni dalla notifica dell’atto contestato).

4. Tutela contro le responsabilità: Il terzo è proteggibile contro responsabilità penali o pecuniarie in caso di adempimento involontario di obblighi che non era in condizione di rispettare (come la non conoscenza del pignoramento notificato). La norma tutela il terzo che agisce in buona fede e con diligenza.

Impatto del pignoramento presso terzi su debitori e terzi coinvolti

Il pignoramento presso terzi ha un impatto significativo sia sui debitori che sui terzi coinvolti, influenzando diversi aspetti legali ed economici.

Per i debitori:

1. Riduzione della capacità economica: Il pignoramento di somme dovute al debitore, come stipendi, pensioni o crediti commerciali, riduce significativamente la liquidità disponibile al debitore. Questo può compromettere la capacità del debitore di soddisfare le necessità quotidiane e di mantenere un adeguato tenore di vita.

2. Congelamento dei beni: Il pignoramento presso terzi può comportare il congelamento di conti correnti bancari, rendendo indisponibili somme necessarie per le transazioni quotidiane e i pagamenti ordinari.

3. Pressione psicologica: Il coinvolgimento di terzi come datore di lavoro o banca può causare stress e danni reputazionali al debitore, aggravando ulteriormente la situazione di sofferenza economica.

4. Restrizioni legali: Il pignoramento incide sulle possibilità del debitore di contrarre nuovi debiti o di ottenere credito, dato che l’esposizione a pignoramenti rende il debitore meno affidabile agli occhi di potenziali nuovi creditori.

Per i terzi coinvolti:

1. Obblighi di custodia: Il terzo pignorato è gravato dall’obbligo di custodire i beni o le somme pignorate, assicurando che questi siano disponibili al momento dell’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione. Tale obbligo comporta spesso spese amministrative e operative.

2. Responsabilità giuridica: Il mancato adempimento degli obblighi legati al pignoramento può comportare responsabilità legali e civili per il terzo, che potrebbe essere tenuto a risarcire il creditore qualora le somme dovute non siano state correttamente bloccate e custodite.

3. Complicazioni operative: Per enti come le banche o i datori di lavoro, il pignoramento rappresenta una complicazione aggiuntiva nelle operazioni giornaliere. Devono dedicare risorse per gestire le procedure di pignoramento, eseguire accertamenti, comunicare con le parti coinvolte e garantire la corretta attuazione delle disposizioni legali.

4. Impatti sulle relazioni: Coinvolgere terzi nelle procedure di pignoramento può danneggiare i rapporti professionali e personali tra debitore e terzo. Ad esempio, un dipendente potrebbe vedere deteriorarsi il rapporto con il proprio datore di lavoro se quest’ultimo è costretto a trattenere una parte dello stipendio.

Limitazioni pignoramenti prezsso terzi e protezioni legali specifiche

Il pignoramento presso terzi è soggetto a diverse limitazioni e protezioni legali volte a salvaguardare i diritti del debitore e garantire un equilibrio tra le esigenze del creditore e il benessere del debitore.

Una delle principali limitazioni riguarda la pignorabilità degli stipendi e delle pensioni. Per i crediti derivanti da lavoro dipendente, salario o altre indennità relative al lavoro, la legge stabilisce un limite massimo di un quinto. Queste somme sono pignorabili solo nella misura necessaria a garantire che il debitore possa mantenere un adeguato tenore di vita. Per quanto riguarda le pensioni, queste possono essere pignorate solo per la parte che eccede il minimo vitale, fissato in base all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà.


I conti correnti bancari possono essere pignorati per l’intero saldo disponibile, tenendo conto che, se le somme derivano da stipendi o pensioni, valgono i limiti specifici previsti per tali emolumenti. Anche i canoni di locazione e i crediti commerciali possono essere pignorati, a patto che siano dovuti al debitore da parte di terz

Inoltre, vi sono impossibilità assolute di pignoramento per alcune tipologie di somme, come i sussidi di grazia o di sostentamento destinati a persone in condizioni di povertà, le somme dovute a titolo di assegno di invalidità, o le somme rilasciate a titolo di risarcimento per danni fisici o morali.

Un’altra protezione significativa riguarda la tempestività dell’intervento giudiziario. Il debitore può presentare opposizione agli atti esecutivi se rileva irregolarità o vizi formali nella procedura di pignoramento. Inoltre, in caso di difficoltà economiche particolari, il debitore può richiedere la sospensione temporanea degli effetti del pignoramento.

Quali sono i crediti e beni pignorabili presso terzi e fino a che punto sono aggredibili

I crediti e beni pignorabili presso terzi includono, in particolare, stipendi, conti correnti bancari, pensioni, canoni di locazione e crediti commerciali. .

Tuttavia, esistono beni e crediti che sono impignorabili o solo parzialmente pignorabili, come i sussidi di grazia, le somme destinate a risarcimenti per danni fisici o morali e gli assegni di invalidità, che godono di una protezione legale aggiuntiva per garantire la sopravvivenza e il sostentamento del debitore.

Pignoramento del conto corrente bancario

Il pignoramento del conto corrente bancario è una delle forme più comuni di pignoramento presso terzi e rappresenta un metodo efficace per il creditore per recuperare il proprio credito. Questa procedura permette di bloccare le somme di denaro depositate su un conto corrente intestato al debitore presso una banca.

Per avviare il pignoramento del conto corrente, il creditore deve ottenere un titolo esecutivo e notificare l’atto di precetto al debitore, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere. Scaduto questo termine senza pagamento, il creditore può procedere con l’atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento viene notificato alla banca, che diventa terzo pignorato, e al debitore. La banca è obbligata a dichiarare entro 10 giorni se detiene somme di denaro intestate al debitore e, in caso affermativo, a bloccare tali somme entro i limiti previsti dalla legge.

Quando il conto corrente contiene somme derivanti da stipendi o pensioni, la legge stabilisce dei limiti di pignorabilità per tutelare il sostentamento del debitore. Se le somme depositate derivano da stipendi, il pignoramento può riguardare solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1.380 euro nel 2023). Per gli importi successivi, può essere pignorato solo un quinto dello stipendio accreditato.

In caso di conti cointestati, il pignoramento può interessare solo la quota parte attribuibile al debitore, generalmente il 50% del saldo presente sul conto. L’ordinanza di assegnazione costituisce il titolo esecutivo che obbliga la banca a trasferire le somme al creditore.

In caso di inadempimento della banca, il creditore può intraprendere ulteriori azioni esecutive nei confronti della stessa per ottenere il pagamento delle somme bloccate. Il pignoramento del conto corrente si rivela uno strumento molto efficace per il recupero dei crediti, grazie alla relativa semplicità e rapidità della procedura.

Pignoramento dello stipendio

Il pignoramento dello stipendio è una procedura esecutiva che consente al creditore di soddisfare il proprio credito prelevando una parte della retribuzione mensile del debitore direttamente presso il suo datore di lavoro. Questo tipo di pignoramento è regolato dal Codice di Procedura Civile e prevede specifici limiti per garantire che il debitore mantenga un livello di reddito sufficiente per le proprie esigenze di vita.

Per avviare il pignoramento dello stipendio, il creditore deve ottenere un titolo esecutivo e notificare l’atto di precetto al debitore, assegnandogli 10 giorni per adempiere. Se il debitore non paga entro questo termine, il creditore può procedere con la notifica dell’atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento viene notificato al debitore e al datore di lavoro, che diventa il terzo pignorato. Il datore di lavoro ha l’obbligo di trattenere una quota dello stipendio del dipendente-debitore e versarla al creditore fino a soddisfazione del debito.

La legge stabilisce che la quota pignorabile dello stipendio non può superare il quinto dell’importo netto mensile. Questo limite si applica per garantire che il debitore possa comunque disporre di una parte significativa della propria retribuzione per affrontare le spese di vita quotidiane.

Quando il debitore ha più creditori, il pignoramento dello stipendio può essere soggetto a ripartizione proporzionale tra i diversi creditori, sempre nel limite complessivo di un quinto dello stipendio. Se vi sono crediti alimentari, questi hanno priorità su altri tipi di crediti e possono essere pignorati nella misura stabilita dal giudice, che può superare il limite del quinto in casi particolari.

Il datore di lavoro, una volta notificato l’atto di pignoramento, deve comunicarne l’esistenza sia al tribunale sia al creditore, indicando l’importo dello stipendio e delle eventuali trattenute già in essere. In caso di mancata dichiarazione, il giudice può emettere provvedimenti coercitivi nei confronti del datore di lavoro.

Il creditore deve iscrivere la procedura a ruolo presso il tribunale competente entro 30 giorni dall’ultima notificazione dell’atto di pignoramento. Se la procedura non viene iscritta a ruolo entro questo termine, l’atto di pignoramento perde efficacia.

Pignoramento della pensione

Il pignoramento della pensione è una procedura esecutiva che consente al creditore di prelevare una parte delle somme erogate a titolo di pensione dal debitore per soddisfare un credito. Questa particolare forma di pignoramento è soggetta a una serie di limitazioni e tutele per garantire che il pensionato mantenga comunque un reddito minimo adeguato per vivere.

Per avviare il pignoramento della pensione, il creditore deve ottenere un titolo esecutivo e notificare l’atto di precetto al debitore, conferendogli un termine di 10 giorni per adempiere. Se il debitore non paga entro questo termine, il creditore può procedere con la notifica dell’atto di pignoramento all’ente che eroga la pensione, come l’INPS.

Una volta notificato l’atto di pignoramento, l’Ente previdenziale diventa il terzo pignorato e ha l’obbligo di trattenere una quota della pensione del debitore e versarla al creditore fino a soddisfazione del credito. Tuttavia, esistono specifiche limitazioni per garantire che al pensionato resti a disposizione una parte sufficiente della pensione per le spese di sostentamento.

Secondo la normativa vigente, solo la parte della pensione che eccede il minimo vitale può essere pignorata. Questo minimo vitale è fissato nella misura dell’assegno sociale aumentato della metà, che per il 2023 ammonta a circa 690 euro. Di conseguenza, se la pensione è pari a 1.000 euro mensili, solo 310 euro (la parte eccedente il minimo vitale) sono pignorabili.

Lo stesso limite di un quinto, valido per il pignoramento dello stipendio, si applica anche alla pensione. La quota pignorabile della pensione, quindi, non può superare il quinto dell’importo netto eccedente il minimo vitale.

Se vi sono più creditori, il pignoramento della pensione può essere soggetto a ripartizione tra i diversi creditori, sempre nei limiti complessivi stabiliti dalla legge. Il creditore deve, inoltre, notificare l’atto di pignoramento alla cancelleria del tribunale competente e iscrivere la procedura a ruolo entro 30 giorni dall’ultima notificazione, altrimenti l’atto di pignoramento perde efficacia.

Pignoramento presso terzi su contratti di affitto e locazione

Il pignoramento presso terzi su contratti di affitto e locazione è una procedura esecutiva specifica che consente al creditore di soddisfare il proprio credito usufruendo dei canoni di affitto dovuti al debitore da parte degli inquilini. Questo tipo di pignoramento è particolarmente efficace in quanto permette al creditore di ottenere una fonte di reddito continua e predeterminata fino a completa soddisfazione del credito.

Per avviare il pignoramento, il creditore deve ottenere un titolo esecutivo e notificare l’atto di precetto al debitore, assegnandogli un termine per adempiere. Se il debitore non provvede al pagamento entro tale termine, il creditore può notificare l’atto di pignoramento sia al debitore che all’inquilino (terzo pignorato). Quest’ultimo è tenuto a versare direttamente al creditore i canoni di affitto dovuti al debitore.

Se l’inquilino non adempie spontaneamente, il creditore può avviare ulteriori azioni esecutive nei confronti dell’inquilino stesso. È fondamentale che il creditore iscriva la procedura a ruolo presso il tribunale competente entro 30 giorni dall’ultima notificazione dell’atto di pignoramento, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso.

Pignoramento fatture e crediti tra professionisi ed aziende esistenti

Il pignoramento delle fatture e dei crediti tra professionisti e aziende rappresenta una procedura efficace per il recupero dei crediti vantati, specialmente in ambito commerciale. Questa modalità consente al creditore di ottenere direttamente le somme dovute al debitore da parte di terzi, come clienti o altre aziende, attraverso il blocco dei pagamenti relativi alle fatture emesse dal debitore.

Per avviare il pignoramento su fatture e crediti commerciali, il creditore deve possedere un titolo esecutivo e notificare l’atto di precetto al debitore, intimando il pagamento entro un termine di 10 giorni. Scaduto questo termine senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, il creditore può procedere con la notifica dell’atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo debitore (es. cliente), che diventa il terzo pignorato, e che deve dichiarare entro 10 giorni se detiene somme dovute al debitore per le fatture ricevute e, in caso affermativo, deve bloccare i pagamenti delle stesse somme e a non disporne senza l’ordine del giudice.

Se il terzo non adempie spontaneamente all’ordinanza di assegnazione, il creditore può avviare ulteriori azioni esecutive nei confronti del terzo stesso.

Procedimenti speciali e casi di esenzione

In ambito di pignoramento presso terzi, esistono alcuni procedimenti speciali e casi di esenzione volti a tutelare specifiche categorie di debitori o determinati tipi di beni. Alcuni esempi includono la tutela dei beni necessari per l’esercizio della professione del debitore e le somme ricevute a titolo di risarcimento per danni morali o fisici. Inoltre, chi è in condizioni di particolare difficoltà, come i beneficiari di sussidi sociali o pensioni minime, può godere di esenzioni specifiche, che impediscono il pignoramento di queste somme. Esistono, inoltre, iter particolari che il debitore può intraprendere per ottenere riduzioni o sospensioni delle procedure esecutive.

Quali sono i crediti non pignorabili, casi di immunità al pignoramento e disposizioni particolari

Esistono casi di immunità al pignoramento e disposizioni particolari che proteggono determinati beni e categorie di persone dalla procedura esecutiva del pignoramento presso terzi.

1. Beni necessari per il lavoro e la professione:

Alcuni beni indispensabili per l’esercizio dell’attività lavorativa del debitore sono immuni al pignoramento. Ad esempio, strumenti, oggetti e libri professionali necessari per l’attività del debitore non possono essere pignorati, in quanto privarli di questi mezzi comprometterebbe la loro capacità di lavorare e produrre reddito.

2. Somme destinate al sostentamento:

Le somme che derivano da sussidi di grazia o sostentamento, pensioni di invalidità, indennità per maternità, malattie, funerali, e le somme percepite come risarcimento per danni morali o fisici sono esenti dal pignoramento. Questo per garantire che il debitore mantenga un livello minimo di sostentamento necessario per vivere dignitosamente.

3. Borse di studio e assegni di ricerca:

Anche questi importi rientrano nelle categorie immuni al pignoramento. Tali somme sono destinate a favorire l’istruzione e la ricerca e, quindi, non possono essere aggredite dai creditori.

4. Pensioni minime e sussidi di disoccupazione:

Le pensioni minime e i sussidi di disoccupazione sono protetti dalla procedura esecutiva. La legge stabilisce che le somme destinate a garantire i bisogni fondamentali di vita del debitore e della sua famiglia non possono essere pignorate.

5. Assegni di mantenimento:

Gli assegni destinati al mantenimento dei figli o dell’ex coniuge possono essere considerati immuni al pignoramento, a seconda delle disposizioni specifiche stabilite dal giudice. Questo per garantire che le esigenze primarie dei beneficiari siano soddisfatte.

6. Beni di modico valore:

Alcuni beni di modico valore, come i vestiti, le stoviglie e gli strumenti di uso quotidiano, sono generalmente esclusi dalla procedura esecutiva. L’idea è di non pregiudicare la qualità della vita del debitore e dei suoi familiari oltre il necessario.

7. Crediti impignorabili per legge:

Alcuni debiti verso lo Stato, come quelli derivanti da prestazioni assistenziali, possono essere considerati impignorabili. Le norme specifiche variano e devono essere verificate in base alla legge applicabile.

Le tempistiche del pignoramento prezzo terzi

Le tempistiche del pignoramento presso terzi sono fondamentali per assicurare la validità e l’efficacia dell’intera procedura esecutiva. Ogni fase del processo è scandita da termini precisi, la cui osservanza è cruciale per il successo dell’azione. Ecco di seguito passaggi e relativi tempi previsti.

 1. Notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto:

Il primo passo è ottenere un titolo esecutivo e notificare al debitore l’atto di precetto, che gli intima di adempiere entro un termine perentorio di 10 giorni. Questa notifica deve essere effettuata da un ufficiale giudiziario e rappresenta l’avviso formale del credito dovuto.

2. Scadenza del termine del precetto:

Dopo la notifica dell’atto di precetto, il creditore deve attendere almeno 10 giorni (ma non oltre 90) per consentire al debitore di adempiere spontaneamente. Trascorso questo periodo senza pagamento, il creditore può procedere con la fase successiva.

3. Notifica dell’atto di pignoramento:

L’atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato al debitore e al terzo (es. banca, datore di lavoro) entro i termini di legge. L’atto deve indicare una data di udienza che consenta al terzo di dichiarare entro 10 giorni la disponibilità dei beni o somme del debitore.

4. Dichiarazione del terzo pignorato:

Il terzo ha l’obbligo di comunicare al creditore, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, se detiene beni o somme del debitore. La mancata dichiarazione può portare il giudice a considerare i beni dichiarati come non contestati.

5. Iscrizione a ruolo:

Una volta eseguita l’ultima notificazione dell’atto di pignoramento, il creditore ha 30 giorni di tempo per iscrivere la procedura a ruolo presso la cancelleria del tribunale competente. Se non viene rispettato questo termine, il pignoramento perde efficacia.

6. Udienza di comparizione:

All’udienza fissata dal giudice (non meno di 10 giorni dalla notificazione), il debitore e il terzo devono comparire per discutere l’eventuale opposizione o confermare la dichiarazione del terzo. Dopo la verifica, il giudice può emettere l’ordinanza di assegnazione.

7. Ordinanza di assegnazione:

Dopo aver verificato le dichiarazioni del terzo e ascoltato le parti, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione che attribuisce al creditore il diritto di ricevere direttamente dal terzo le somme dovute fino alla concorrenza del credito.

8. Esecuzione dell’ordinanza:

Il terzo pignorato è tenuto a versare le somme al creditore secondo quanto stabilito dall’ordinanza nei tempi previsti. Il mancato adempimento può portare a ulteriori azioni esecutive nei confronti del terzo stesso. 

Prescrizione pignoramento presso terzi, dopo quanti anni avviene?

La prescrizione del pignoramento presso terzi è un concetto fondamentale che determina il periodo entro cui il creditore può esercitare il proprio diritto di procedere con l’esecuzione forzata. Secondo la normativa italiana, la prescrizione è regolata in base alla natura del credito vantato, e la durata varia a seconda delle specifiche circostanze giuridiche.

In generale, i crediti originanti da una sentenza di condanna si prescrivono in 10 anni. Questo significa che il creditore ha 10 anni di tempo dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva per procedere con l’esecuzione, compreso il pignoramento presso terzi che altrimenti non è più valido. La stessa prescrizione decennale si applica ai decreti ingiuntivi passati in giudicato.

I crediti di natura contrattuale o derivanti da rapporti obbligazionari si prescrivono generalmente in 10 anni, a meno che specifiche norme di legge non prevedano un termine diverso. Ad esempio, i crediti derivanti da forniture di beni o servizi non pagati si prescrivono anch’essi in 10 anni.

Per quanto riguarda i titoli cambiari (cambiali e assegni), la prescrizione opera in termini più brevi: 3 anni per le cambiali dal giorno della scadenza e 6 mesi per gli assegni dal termine di presentazione. Trascorsi questi termini, il diritto del creditore di agire in via esecutiva si estingue.

È importante sottolineare che la prescrizione può essere interrotta, e in tal caso il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo. L’interruzione della prescrizione può avvenire attraverso atti di riconoscimento del debito da parte del debitore o con la notifica di un atto di precetto o di un’istanza di esecuzione. Ogni atto interruttivo deve essere eseguito nel rispetto delle formalità di legge per essere valido.

Nel pignoramento presso terzi, se il pignoramento è già in corso, il procedimento esecutivo deve essere completato tempestivamente: la mancata iscrizione a ruolo entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento comporta la perdita di efficacia del pignoramento stesso. In tal caso, il creditore dovrà ripetere l’intera procedura per poter esercitare nuovamente il proprio diritto esecutivo.

I costi del pignoramento presso terzi, da quelli delle procedure agli avvocati e professionisti cheseguono pratica

I costi del pignoramento presso terzi sono variabili e comprendono diverse voci, dagli oneri di notifica a quelli legali, fino alle spese per professionisti coinvolti nella procedura. Comprendono nel dettaglio:

  • le spese di notifica  dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento, che devono essere inviati al debitore e al terzo pignorato tramite ufficiale giudiziario. Il costo della notifica varia in base alla distanza e al numero di soggetti coinvolti, oscillando generalmente tra i 20 e i 50 euro per ogni notifica individuale;
  • le spese di iscrizione a ruolo, che comprendono una marca da bollo di 27 euro e un contributo unificato, che varia in base al valore del credito. Per crediti fino a 2.500 euro, il contributo unificato è di 43 euro. Per crediti superiori a 2.500 euro, l’importo è di 139 euro;
  • il compenso per l’avvocato che assiste il creditore che varia in base al valore del credito e alla complessità della procedura;
  • ulteriori spese aggiuntive, come i costi per le indagini patrimoniali (ad esempio, visure catastali o camerali) o per eventuali notifiche aggiuntive se il debitore o il terzo risultano irreperibili. Inoltre, se la procedura richiede udienze multiple o vi sono contestazioni che necessitano di ulteriori approfondimenti legali, i costi possono aumentare;
  • imposta di registrazione, pari a 200 euro.

Cosa fare quando si riceve notifica e come difendersi dal pignoramento presso terzi

Quando si riceve la notifica di un pignoramento presso terzi, è fondamentale agire tempestivamente per comprendere la situazione e valutare le possibili difese. Ecco i principali passaggi da seguire:

1. Verifica della validità:

Il primo passo è verificare la regolarità dell’atto di pignoramento. È importante assicurarsi che siano presenti tutti gli elementi richiesti dalla legge, come l’indicazione del titolo esecutivo, l’atto di precetto, l’ammontare del credito e l’intimazione a non disporre delle somme o beni pignorati. Eventuali vizi formali possono rendere nullo l’atto di pignoramento.

2. Consultazione di un legale:

Consultare un avvocato specializzato in esecuzioni forzate è essenziale per valutare le strategie di difesa. L’avvocato può esaminare l’atto di pignoramento, verificare la regolarità della procedura e suggerire le opzioni più appropriate per la difesa.

3. Opposizione all’esecuzione:

Se ritieni che il credito non sia dovuto o che il pignoramento sia ingiustificato, puoi presentare una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Questa azione contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione forzata. L’opposizione può essere fondata su diverse motivazioni, come la prescrizione del credito, la mancanza del titolo esecutivo o la non pignorabilità dei beni.

4. Opposizione agli atti esecutivi:

In caso di vizi formali nell’atto di pignoramento, è possibile presentare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Questa opposizione contesta la legittimità degli atti esecutivi compiuti dal creditore, come errori nelle notifiche o vizi di forma. L’opposizione deve essere presentata entro 20 giorni dalla notifica dell’atto contestato.

5. Richiesta di conversione del pignoramento:

Un’altra strategia difensiva è la richiesta di conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c, procedura che consente al debitore di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro equivalente, evitando la vendita forzata dei beni pignorati. Per ottenere la conversione, il debitore deve depositare una somma pari al valore del credito pignorato, comprensiva di interessi e spese.

6. Accordo con il creditore:

In alcuni casi, può essere opportuno cercare un accordo transattivo con il creditore per negoziare un piano di rientro del debito o una riduzione del credito complessivo, evitando la prosecuzione della procedura esecutiva. Il raggiungimento di un accordo deve essere formalizzato per iscritto e può includere il ritiro del pignoramento da parte del creditore.

Pagare direttamente all’ufficiale giudiziario l’importo richiesto

Pagare direttamente l’importo dovuto all’ufficiale giudiziario nel momento in cui si presenta presso la propria residenza è una strategia che il debitore può adottare per evitare il pignoramento e i relativi disagi. Questo passo consiste nel soddisfare il debito direttamente all’ufficiale giudiziario per evitare che i beni vengano pignorati e messi all’asta.

Secondo l‘art. 494 c.p.c., il debitore può opporsi all’imminente pignoramento effettuando il pagamento in manibus (nelle mani) all’ufficiale giudiziario. Il debitore può, cioè, versare l’importo dovuto direttamente all’ufficiale giudiziario nel momento in cui questi si presenta per eseguire l’atto di pignoramento.

Il pagamento deve comprendere non solo l’importo principale del debito, ma anche gli interessi e le spese di esecuzione. È fondamentale che il pagamento sia integrale al fine di interrompere la procedura esecutiva ed evitare il pignoramento dei beni del debitore.

Effettuando il pagamento di quanto dovuto direttamente all’ufficiale giudiziario, il debitore può interrompere immediatamente la procedura esecutiva, salvaguardando i propri beni dal pignoramento, nonchè risparmiare sulle spese legali e procedurali che altrimenti si accumulerebbero.

Quando il debitore paga subito, l’ufficiale giudiziario deve documentare il pagamento, rilasciare una ricevuta e informare ufficialmente il creditore dell’avvenuto adempimento. Se il pagamento è parziale, la procedura di esecuzione continua per la parte residuale del debito.

Accordo con creditori

Un accordo con i creditori può rappresentare una soluzione efficace per il debitore in difficoltà, che desidera evitare il pignoramento e trovare un’intesa che consenta di adempiere alle obbligazioni senza subire le conseguenze della procedura esecutiva. E si sviluppa in specifiche fasi, che sono:

  • Valutazione della situazione: Il primo passo per negoziare un accordo con i creditori è una valutazione accurata della propria situazione finanziaria. Il debitore deve compilare un elenco dettagliato dei propri debiti, delle risorse disponibili e delle entrate future prevedibili. Conoscere esattamente la propria posizione finanziaria aiuta a formulare una proposta realistica e sostenibile;
  • Proposta di pagamento: Il debitore può presentare ai creditori una proposta di pagamento che può includere il pagamento rateale dell’importo dovuto, una riduzione dell’importo totale o la concessione di termini di pagamento più lunghi;
  • Comunicazione e negoziazione: Il debitore, con l’ausilio di un avvocato o di un consulente finanziario, deve comunicare la proposta ai creditori per giungere a un’intesa che soddisfi entrambe le parti;
  • Formalizzazione dell’accordo: Una volta raggiunta un’intesa, l’accordo deve essere formalizzato per iscritto. Il documento deve specificare i termini e le condizioni dell’accordo, le modalità di pagamento, eventuali tassi di interesse applicabili e le conseguenze in caso di inadempienza. Entrambe le parti devono firmare l’accordo per conferire validità giuridica;
  • Adempimento: Il debitore deve scrupolosamente rispettare i termini dell’accordo per evitare ulteriori azioni esecutive.

Negoziare un accordo con i creditori rappresenta una strategia spesso vantaggiosa sia per il debitore che per i creditori, che possono così ottenere il pagamento del credito senza affrontare lunghe e costose procedure esecutive.

Conversione del pignoramento prezzo terzi

La conversione del pignoramento presso terzi è una procedura prevista dall’art. 495 del Codice di Procedura Civile italiano che consente al debitore di sostituire i beni oggetto di pignoramento con una somma di denaro equivalente, evitando così la prosecuzione della procedura esecutiva e la vendita forzata dei beni pignorati.

1. Istanza di conversione:

Il debitore che intende avvalersi della conversione deve depositare un’istanza al giudice dell’esecuzione, indicando la sua volontà di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro. L’istanza deve essere presentata prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni e deve specificare tutti i dettagli relativi al pignoramento e alla somma offerta.

2. Deposito della somma:

Unitamente all’istanza, il debitore deve versare in cancelleria una somma pari a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, comprensivo di capitale, interessi e spese. Questa somma è a garanzia della serietà dell’intenzione del debitore di procedere con la conversione.

3. Udienza:

Il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per esaminare l’istanza di conversione, sentire le parti e verificare la conformità della richiesta alle disposizioni di legge. Durante l’udienza, il giudice può disporre la conversione del pignoramento, stabilendo l’importo totale che il debitore dovrà versare per estinguere il debito.

4. Rateizzazione:

Se il giudice ritiene che vi siano giustificati motivi, può concedere al debitore la possibilità di pagare il saldo del debito a rate, fino a un massimo di 48 mesi. La rateizzazione consente al debitore di adempiere alle proprie obbligazioni senza gravare eccessivamente sulla propria situazione finanziaria.

5. Effetti della conversione:

Una volta che il debitore ha versato l’intera somma stabilita dal giudice, il pignoramento viene dichiarato estinto. Questo significa che i beni originariamente pignorati vengono liberati dal vincolo esecutivo e restano nella disponibilità del debitore. Se, invece, il debitore non rispetta i termini di pagamento stabiliti dal giudice, la conversione perde efficacia e la procedura esecutiva riprende dal punto in cui era stata sospesa.

6. Vantaggi della conversione:

La conversione del pignoramento presso terzi offre diversi vantaggi al debitore. Permette di evitare la vendita forzata dei beni, il che può essere particolarmente utile quando i beni hanno un valore personale o un’importanza strategica per l’attività del debitore. Inoltre, la rateizzazione consente una gestione finanziaria più flessibile, agevolando l’adempimento delle obbligazioni senza ricorrere a soluzioni drastiche.

Opposizione al pignoramento prezzo terzo attraverso le 3 tipologie principali di opposizioni esistenti

Quando viene disposto un pignoramento presso terzi, il debitore ha la possibilità di presentare varie forme di opposizione per contestare la legittimità o la correttezza della procedura esecutiva. Le principali tipologie di opposizione sono tre: l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi e l’opposizione di terzo all’esecuzione.

1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.):

Con l’opposizione all’esecuzione, il debitore contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata. Questa opposizione si basa su motivazioni sostanziali, come l’assenza del credito, la prescrizione del debito o l’impignorabilità dei beni pignorati, e può essere presentata prima o dopo l’inizio dell’esecuzione.

Se viene presentata prima che inizi l’esecuzione (ad esempio, prima che sia notificato l’atto di pignoramento), si tratta di una causa ordinaria davanti al giudice competente. Se, invece, viene presentata dopo l’inizio dell’esecuzione, viene proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione e deve essere presentata prima della conclusione delle operazioni esecutive. Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura in attesa della decisione sulla contestazione.

2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.):

L’opposizione agli atti esecutivi consente di contestare la validità formale degli atti compiuti nel corso della procedura esecutiva. Ad esempio, errori nella notifica, vizi di forma negli atti processuali o l’incompetenza territoriale del giudice. L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dall’atto che si intende impugnare.

3. Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.):

L’opposizione di terzo all’esecuzione è uno strumento giuridico che permette a un soggetto terzo, non parte nel processo esecutivo, di contestare la legittimità del pignoramento sui beni pignorati se questi appartengono al terzo


Se l’opposizione è accolta, il giudice può dichiarare la nullità degli atti esecutivi contestati, sospendere la procedura esecutiva o disporre la restituzione dei beni pignorati. In caso di rigetto dell’opposizione, la procedura esecutiva riprende il proprio corso e il debitore può essere condannato a pagare le spese legali.

Conviene procedere al pignoramento presso terzi? I pro e contro

La decisione di procedere con un pignoramento presso terzi deve essere attentamente valutata, considerando i pro e i contro della procedura. Questa strada può essere vantaggiosa per il creditore, ma presenta anche alcune criticità.

Pro del pignoramento presso terzi:

1. Efficacia: Il pignoramento presso terzi è una delle forme più efficaci di espropriazione forzata. Consente al creditore di recuperare crediti direttamente dalle somme o dai beni detenuti da terzi, riducendo così il rischio di inadempimento del debitore.

2. Rapidità: La procedura può essere relativamente veloce, specie se il terzo pignorato collabora e dichiara prontamente la disponibilità delle somme o dei beni pignorati. Questo permette al creditore di ottenere una soddisfazione più rapida del proprio credito.

3. Azione sui flussi di reddito: Pignorando stipendi, pensioni o canoni di locazione, il creditore può garantire una fonte di reddito costante fino al totale soddisfacimento del credito. Questo è particolarmente utile quando il debitore non possiede beni immobili o mobili facilmente aggredibili.

4. Flessibilità: Il pignoramento può riguardare diverse tipologie di beni e crediti, permettendo al creditore di scegliere l’azione più opportuna a seconda della situazione economica del debitore.

Contro del pignoramento presso terzi:

1. Costi: La procedura comporta costi significativi, tra cui spese di notifica, onorari per gli avvocati ed eventuali spese di iscrizione a ruolo. Questi costi possono essere onerosi, soprattutto se il credito è di importo modesto rispetto alle spese sostenute.

2. Complicazioni legali: La procedura richiede un’attenta gestione degli aspetti legali, con il rischio di incorrere in vizi formali o procedurali che potrebbero inficiare la validità del pignoramento. Eventuali opposizioni e contestazioni possono prolungare i tempi e aumentare i costi.

3. Resistenze del terzo pignorato: Il terzo pignorato potrebbe non collaborare prontamente, omettendo di dichiarare la disponibilità dei beni o ritardando i pagamenti. Questo può complicare la procedura e richiedere ulteriori interventi legali per ottenere il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza del giudice.

4. Limitazioni legali: Non tutti i crediti e i beni sono pignorabili. Esistono limiti di impignorabilità che possono ridurre l’efficacia della procedura, come nel caso di stipendi, pensioni o somme destinate al mantenimento. 

Le novità e modifiche 2024 sul pignoramento presso terzo approvate ufficialmente

Nel corso del 2024, sono state introdotte diverse novità e modifiche normative riguardanti il pignoramento presso terzi, al fine di rendere la procedura più efficiente e tutelare meglio i diritti delle parti coinvolte. Queste modifiche sono già in vigore. Vediamo nel dettaglio i principali cambiamenti.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l‘art. 546 c.p.c. La nuova formulazione prevede che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’articolo 543 c.p.c., il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro. Questo cambiamento mira a limitare l’importo pignorabile per proteggere i terzi da eccessive richieste e per allineare meglio il valore del pignoramento alle somme effettivamente dovute.

Inoltre, è stato introdotto un nuovo articolo, il 551 bis c.p.c., che stabilisce i tempi di efficacia del pignoramento. A meno che non sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo dell’atto o della dichiarazione di interesse. 

Tra le altre novità vi è anche l’art. 553 c.p.c., che riguarda i crediti già assegnati. L’aggiornamento legislativo stabilisce che, se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non superiori a novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. 

Novità importanti sono state introdotte anche in merito alla competenza territoriale. Per i pignoramenti dove il debitore è una pubblica amministrazione, l’articolo 26 bis, comma 1 c.p.c. stabilisce che sia competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Questa modifica intende semplificare e rendere più omogenea la gestione territoriale delle procedure esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni, centralizzando le competenze presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.

Infine, sono state previste specifiche disposizioni attuative per agevolare la comunicazione tra le parti coinvolte nella procedura esecutiva. La comunicazione dell’ordinanza di assegnazione deve essere effettuata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale. Questo cambiamento punta a garantire maggiore efficienza nelle notificazioni.

Pignoramento presso terzi fac simile

Un fac simile di pignoramento presso terzi può fornire una chiara guida su come redigere correttamente tale atto, garantendo il rispetto delle disposizioni legali e formali previste dal Codice di Procedura Civile. Di seguito un esempio di struttura e contenuto per un atto di pignoramento presso terzi.

Atto di pignoramento presso terzi:

Corte d’Appello di [Città]

Tribunale di [Città]

Ufficio dell’Esecuzione Forzata

Creditore Procedente:

Nome e Cognome [o Ragione Sociale], Codice Fiscale [o Partita IVA], Residenza [o Sede Legale], PEC: [indirizzo PEC]

Debitore Esecutato:

Nome e Cognome [o Ragione Sociale], Codice Fiscale [o Partita IVA], Residenza [o Sede Legale]

Terzo Pignorato:

Nome e Cognome [o Ragione Sociale], Codice Fiscale [o Partita IVA], Residenza [o Sede Legale]

Oggetto:

Atto di pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, notifico quanto segue:

  • Indicazione del credito: Il sottoscritto creditore procedente è titolare di un credito nei confronti del debitore esecutato per l’importo di [inserire importo], in virtù del titolo esecutivo n. [numero], emesso da [autorità giudiziaria] in data [data].
  • Titolo esecutivo e precetto: Il presente atto è fondato sul titolo esecutivo sopra descritto e sull’atto di precetto notificato in data [data] al debitore esecutato.
  • Intimazione al terzo: Al terzo pignorato si intima di non disporre delle somme o dei beni dovuti al debitore esecutato, senza ordine del giudice, fino a concorrenza del credito indicato.
  • Citazione del debitore: Il debitore esecutato è citato a comparire avanti il Tribunale di [città], in data [data udienza], per sentirsi ordinare l’assegnazione delle somme pignorate.
  • Invito al terzo: Il terzo pignorato è invitato a dichiarare, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, se e in quale misura detiene somme o beni di spettanza del debitore, inviando comunicazione alla PEC del creditore procedente.

Questo fac simile può essere adattato alle specifiche esigenze del caso concreto, assicurando che tutte le informazioni richieste siano correttamente incluse.

 

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