Con Decreto 04.07.2024 il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha fornito le linee guida al beneficio previsto per ricerca, sviluppo, innovazione, design, innovazione 4.0 e transizione ecologica precisando che le indicazioni del manuale Frascati (ovvero il riferimento per la previgente formula del beneficio) devono considerarsi tuttora valide. Segnaliamo che secondo quanto previsto dal manuale Frascati, affinché un’attività possa considerarsi di ricerca e sviluppo, devono essere soddisfatti contemporaneamente cinque criteri: i) finalizzazione a nuove scoperte; ii) attività basata su concetti e ipotesi originali e non ovvi; iii) l’attività non deve avere un esito finale certo; iv) l’attività deve essere pianificata e preventivata; v) l’attività deve condurre a risultati che possano essere riprodotti. Con riferimento alle varie voci incentivate, viene specificato che per le attività di innovazione tecnologica, un’attività può essere definita tale se rispetta i seguenti requisiti: conoscenza, novità rispetto ai potenziali utilizzi, implementazione, creazione di valore. Per ciò che concerne design e ideazione estetica, invece, il Ministero ha chiarito che sono agevolabili solo le spese relative alle fasi di progettazione, mentre restano escluse quelle sostenute nelle fasi di ideazione e preserie, marketing e distribuzione. Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 185-186 della legge n. 178 del 30.12.2020 e con art. 1, comma 45, della legge n. 234 del 30.12.2021 il legislatore ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni originarie, prorogando la durata del beneficio e modificando le aliquote applicabili (con particolare riferimento al periodo successivo al 31.12.2022). Segnaliamo che secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma 2, del citato DL n. 144/2022, convertito in legge n. 175/2022, viene esteso al credito d’imposta la possibilità di chiedere la certificazione del credito con riferimento al nuovo bonus ricerca, sviluppo e innovazione prevista dall’articolo 23 comma 2 del DL n. 73/2022. Tale certificazione, ricordiamo, è finalizzata a far ottenere l’attestazione che gli investimenti effettuati nell’ambito R&S siano ammissibili al beneficio. Tale certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, fatta eccezione nel caso in cui la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.
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