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E’ operativo il sistema di garanzie messo in campo dal decreto Liquidità composto dal Fondo di garanzia PMI e dalle garanzie SACE. Per scegliere quale tipologia di garanzia richiedere, imprese e professionisti dovranno valutare diversi elementi, tra cui, a titolo esemplificativo, dimensione, costo e vincoli. Ad esempio, l’accesso alle garanzie SACE sarà possibile alle imprese di qualunque dimensione, ma le PMI ed i professionisti saranno ammessi solo se hanno esaurito il plafond del fondo di garanzia. Quali altri elementi devono essere valutati per una scelta di massima convenienza?

Sono attive tutte le garanzie previste dal decreto Liquidità (D.L. 23/2020).

Il sistema poggia su due pilastri: da una parte le garanzie SACE (art. 1) e dall’altra il Fondo di garanzia PMI (art. 13), esteso alle MidCap, ossia le imprese diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Per la scelta della tipologia della garanzia giusta alla propria situazione, imprese e professionisti dovranno valutare diversi elementi.

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Dimensioni dell’impresa

Un primo fattore da considerare per orientarsi tra le due tipologie di garanzie è la dimensione dell’impresa.

L’accesso alle garanzie SACE, infatti, è possibile alle imprese di qualunque dimensione, ma, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, le PMI (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE) ed i professionisti saranno ammessi solo se hanno esaurito l’importo massimo garantito per impresa dal Fondo di garanzia (aumentato dal decreto Liquidità da 2,5 milioni a 5 milioni di euro fino al 31 dicembre 2020).

Tale limitazione non è invece espressamente prevista per le MidCap. Si ritiene pertanto che tali imprese possano liberamente scegliere se richiedere la garanzia SACE o la garanzia del Fondo PMI.

Le grandi imprese sono invece ammesse solo la garanzia SACE.

Per accedere alla garanzia SACE, le imprese devono avere sede legale in Italia e:

– non essere identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei;

– alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19.

Anche ai fini dell’ammissibilità al Fondo di garanzia PMI, le imprese, non devono essere classificate “imprese in difficoltà”, così come definite dal Regolamento 651/2014, al 31 dicembre 2019.

Ma a differenza della garanzia SACE, per il Fondo di garanzia PMI, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto Liquidità, fino al 31 dicembre 2020, l’intervento del Fondo di garanzia è concesso anche in favore:

– di imprese/professionisti che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;

– di imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione.

Restano esclusi i soggetti che presentano sofferenze.

Finanziamenti ammissibili alle garanzie SACE

Ulteriori valutazioni da fare ai fini dell’accesso alle garanzie SACE e del Fondo PMI riguarda le caratteristiche dei finanziamenti e delle garanzie.

Alla garanzia SACE saranno ammessi nuovi finanziamenti erogati (dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020) da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, di durata non superiore a 6 anni (fino a 24 mesi di preammortamento) e importo non superiore al 25% del fatturato del 2019 o al doppio della spesa salariale annuale per il 2019. Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, sempre nel rispetto di questi limiti.

Al momento in cui si valuta l’opportunità di richiedere la garanzia SACE, occorre anche considerare i vincoli posti dalla normativa. In particolare, il decreto Liquidità richiede che l’impresa che beneficia della garanzia SACE dovrà assumere l’impegno:

– per sé e per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo a cui appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

– di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Caratteristiche garanzie del Fondo PMI

Le garanzie previste dal decreto Liquidità dal Fondo di garanzia sono concesse in conformità al Temporary Framework.

Ma attenzione. Il sistema di garanzie non ha sostituito ma si aggiunge alla concessione delle garanzie ai sensi del Regolamento “de minimis” o in regime di esenzione (Regolamento 651/2014).

Pertanto, per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i requisiti previsti dal Punto 3.2 del Temporary Framework, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

Ad esempio, qualora l’impresa abbia necessità di un finanziamento a 10 anni anziché 6, la garanzia richiesta sarà ammissibile al Fondo ai sensi del Regolamento “de minimis” o di esenzione.

Costo della garanzia

Ulteriore elemento da considerare riguarda il costo della garanzia.

La garanzia SACE ha un costo fissato dal decreto Liquidità, pari a:

– per i finanziamenti di piccole e medie imprese: 0,25% dell’importo garantito durante il primo anno, 0,5% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;

– per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 0,5% dell’importo garantito durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

Per il Fondo di Garanzia invece, come previsto dal decreto Liquidità, fino al 31 dicembre 2020, la garanzia è concessa a titolo gratuito.

Mappa e confronto delle garanzie

 

Fondo di garanzia PMI

Garanzia SACE

Soggetti beneficiari

PMI e Midcap (imprese diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499)

professionisti

Qualsiasi tipologia di impresa, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica, ma piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, solo se hanno pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI

Requisiti

Sono ammissibili soggetti che:

– sono classificati tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/2014, a condizione che tale classificazione sia successiva al 31/12/2019;

– presentano inadempienze probabili o posizioni classificate come scadute e/o sconfinate deteriorate (la classificazione non deve essere precedente alla data del 31/01/2020)

– sono stati ammessi alle procedure di concordato in continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione (tale condizione è ammissibile solo se successiva al 31/12/2019)

Sono ammissibili le imprese:

– con sede legale in Italia

– non identificate come aziende in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29/02/2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell’epidemia di Covid-19.

Percentuali di copertura

PMI (escluse le midcap) e persone fisiche esercenti attività di imprese (titolari di Partita IVA): copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per nuovi finanziamenti:

– di importo non superiore a 25.000 euro e, comunque, al 25% dei ricavi (importo massimo per singolo beneficiario);

– durata fino a 72 mesi e rimborso della quota capitale solo dopo 24 mesi.

90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

80% per le imprese con numero di dipendenti Italia pari o superiore a 5.000 o con fatturato da 1,5 miliardi di euro a 5 miliardi di euro;

70% per le imprese con fatturato di gruppo superiore a 5 miliardi di euro.

Ai fini dell’individuazione dei suddetti limiti si dovrà fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

Midcap, PMI e professionisti: copertura pari al 90% in garanzia diretta e al 100% in riassicurazione per operazioni finanziarie di durata non superiore a 72 mesi e importo, sommato agli importi erogati ai sensi del Temporary Framework, non superiore:

1) al 25% del fatturato del 2019;

2) il doppio delle spese per il personale sostenute nel 2019 (o quelle previsionali in caso di start up) o ultimo bilancio disponibile. (*)

Soggetti con ricavi massimi di 3,2 milioni euro: copertura pari al 100% (di cui 90% garanzia del Fondo + 10% a carico dei Confidi) su prestiti di durata massima di 6 anni e importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Operazione finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento (su stessa banca o banca diversa) dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale (sia già garantiti che non garantiti): copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, purché l’operazione finanziaria sia di durata non superiore a 72 mesi e rispetti i limiti di importo di cui ai precedenti punti 1) e 2), e presenti credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

Per i finanziamenti che non rispettano i requisiti fissati dal decreto Liquidità (e soprattutto dal Temporary Framework), è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014: copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione.

(*) I limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione, che:

– l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

– i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell’epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.

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