Misure anche sulla tutela del suolo e delle risorse idriche, nonché sulle verifiche ispettive in materia di lavoro
Imprese di interesse strategico nazionale: convertito nella legge n. 101/2024 il D.L. n. 63/2024.
Nel provvedimento misure anche su:
- verifiche ispettive in materia di lavoro;
- tutela del suolo;
- impianti di biogas e biometano;
- utilizzo delle risorse idriche;
- tutela del mare.
Di seguito il testo delle disposizioni sopra elencate.
Testo coordinato del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63
Testo del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale
– Serie generale – n. 112 del 15 maggio 2024), coordinato con la
legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per
le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonche’ per le
imprese di interesse strategico nazionale.». (24A03724)
(Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024, n. 163)
Capo I
Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della
pesca e per la trasparenza dei mercati
(omissis)
Art. 2 ter
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro
1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «la decadenza dal beneficio» sono inserite le
seguenti: «e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto
del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e
irregolare»;
b) dopo le parole: «il personale ispettivo dell’INL» sono inserite
le seguenti: «, compreso il personale ispettivo del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l’INL, ai sensi
dal l’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,».
2. L’INPS e’ autorizzato, per l’anno 2024, ad assumere a tempo
indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di
mobilita’ di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unita’ di personale da
inquadrare nell’area dei funzionari, famiglia professionale ispettore
di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle
cessazioni dal servi zio del personale ispettivo a decorrere dal 1°
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’articolo 31,
comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
3. L’Istituto nazionale per l’assicura zione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e’ autorizzato, per l’anno 2024, ad assumere a
tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste
procedure di mobilita’ di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unita’ di
personale da inquadrare nell’area dei funzionari, famiglia
professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie
utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servi zio del personale
ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023
ai sensi dell’articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, l’INPS e l’I NAIL sono autorizzati per
l’anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta
per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l’uso
di tecnologie digitali, con facolta’ di avvalersi della Commissione
di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Ogni candidato puo’ presentare domanda per un solo
ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando.
Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti
ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei
non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti
regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme
restando, a parita’ di requisiti, le riserve previste dalla legge
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo’ prevedere specifici
titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
Art. 2 quater
Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura
1. All’articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Al fine di
consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno
del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l’evoluzione
qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacita’ di
analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei
lavoratori nell’agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato
nell’agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le
regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.
Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranita’
alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Ai fini della formazione e dell’aggiornamento del Sistema
informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette
a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende
agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo;
il Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle
foreste mette a disposizione l’anagrafe delle aziende agricole,
istituita ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica
nonche’ il calendario delle colture; il Ministero dell’interno mette
a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati
per motivi di lavoro; l’INPS mette a disposizione i dati retributivi,
contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle
ispezioni presso le aziende agricole; l’INAIL mette a disposizione i
dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle
aziende agricole; l’INL mette a disposizione i dati relativi ai
risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l’ISTAT mette a
disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione
i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori
del settore agricolo»
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle di
sposizioni di cui al comma 1 nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(omissis)
Art. 5
Disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani
urbanistici vigenti, e’ consentita esclusivamente nelle aree di cui
alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti
gia’ installati, a condizione che non comportino incremento dell’area
occupata, c), incluse le cave gia’ oggetto di ripristino ambientale e
quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate,
nonche’ le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero
ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8
del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di
progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra finalizzati alla costituzione di una comunita’ energetica
rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonche’ in
caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato
con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di
progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. »
2. L’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno
una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione
ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione
e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero
sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione
del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui
all’articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per l’installazione e l’esercizio di impianti
da fonti rinnovabili non puo’ es sere inferiore a sei anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei
anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione
delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per
il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto e’ rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato
una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza
de terminazione di tempo, la durata si in tende convenuta per sei
anni. Le disposi zioni del presente comma si applicano an che ai
contratti non ancora scaduti, fatta salva la facolta’ di recesso da
esercitare con le modalita’ previste dal secondo pe riodo nel termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2-ter. All’articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n. 266, dopo
il comma 423 e’ inserito il seguente:
«423-bis. Le attivita’ di produzione e cessione di energia
elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli
a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta’ previsto dal
comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi
ordinari».
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli
impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.
Art. 5 bis
Misure urgenti per garantire la continuita’ produttiva agli impianti
di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole
1. Al fine di garantire la continuita’ di produzione di energia da
biogas funzionale all’esercizio delle attivita’ di produzione
primaria, nonche’ di garantire il sostegno alle filiere produttive
agricole, all’articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, le parole: «che beneficino di incentivi in
scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, en tro il medesimo
termine, rinuncino agli incentivi » sono sostituite dalle seguenti:
«i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data,
ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre
2027».
2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e
incrementarne l’utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili
da decarbonizzare, ferme re stando le disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai
fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al l’articolo 11,
comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato
e’ da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato
nell’ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente
finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i
clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in al tro sito
purche’ il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente
medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano
prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie
d’origine e che consenta un beneficio ana logo a quello che
deriverebbe dall’applica zione delle predette disposizioni relative
al regime di autoconsumo in sito.
(omissis)
Capo IV
Norme in materia faunistica e venatoria nonche’ misure in materia di
utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del
mare
(omissis)
Art. 10 bis
Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura
speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Nell’ambito delle ordinarie facolta’ assunzionali previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2024, per
l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il
30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all’anno 2024,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 11
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita’ idrica, per
il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche
1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) dopo il comma 3, e’ inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la
proposta di elenco delle misure piu’ urgenti, di immediata e breve
attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della
scarsita’ idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorita’ di bacino
distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario
di cui all’articolo 3, per il territorio di competenza, le misure
piu’ urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, per il contrasto della scarsita’ idrica. Per le finalita’
di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e
gestione delle risorse idriche collaborano con le autorita’ di bacino
distrettuali.
Entro il 31 ottobre 2024 le autorita’ di bacino distrettuali
trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle
risorse che concorrono al contrasto della scarsita’ idrica e per il
potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, gia’
contenute nelle programmazioni dell’ultimo quinquennio. Ai fini di
cui al terzo periodo, per programmazioni si intendono il Piano
nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel
settore idrico, di cui al comma 516 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, nonche’ le programmazioni relative ad
interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee,
comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ultimo
quinquennio.
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario
di cui all’articolo 3 trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei
dati comunicati dalle autorita’ di bacino distrettuali, la proposta
di elenco delle misure piu’ urgenti, di immediata e breve attuazione,
strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsita’ idrica.»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati
dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione
delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al
comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di
cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a
102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse
del Piano straordinario di cui all’articolo 1, comma 523, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all’articolo 1,
comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di
cui all’articolo 3 provvede, in via d’urgenza, alla realizzazione dei
predetti interventi di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2. Le
relative risorse confluiscono nella contabilita’ speciale di cui
all’articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all’Allegato 2, il
Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a
legislazione vigente un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalita’ di
attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di
finanziamento.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di
euro per l’anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l’anno 2025, a
23,095 milioni di euro per l’anno 2026, a 22,877 milioni di euro per
l’anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l’anno 2028, a 9,864
milioni di euro per l’anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l’anno
2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall’articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all’articolo 3:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto
periodo, le parole «per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono
inserite le seguenti: «,anche avvalendosi di soggetti attuatori,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»;
3) al comma 3, lettera f), le parole da: «; provvede» fino alla
fine della lettera sono soppresse;
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare
nell’ambito della quota di risorse di cui all’articolo 1, comma 6,
secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla
dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui
all’articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure
piu’ urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e
gestionali, di cui all’articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6, all’ottavo periodo, le parole: «per l’anno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e
2025»;
c) all’articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.
2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, all’allegato A sono
premessi gli Allegati 1 e 2, di cui agli Allegati I e II al presente
decreto.
2-bis. All’articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026,
in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per
garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici
definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente
idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso
ecologico gia’ fissati».
Art. 12
Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e’ istituito un
dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», da
disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura
l’attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di
promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle
politiche del mare, previste dall’articolo 4-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del
comma 1, e’ adottato il decreto di organizzazione interna del
Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare ai sensi del comma 1, la Struttura di missione per le
politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
dicembre 2022 e’ soppressa e le relative funzioni sono attribuite al
Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1
3. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1 e 2, presso
il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici
dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello
dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e’ incrementata di due
unita’ di personale dirigenziale generale e di due unita’ di
personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all’unita’
di personale dirigenziale generale e alle due unita’ di personale
dirigenziale non generale gia’ assegnate alla struttura di missione
di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di
cui al primo periodo e l’incarico di Capo del Dipartimento possono
essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui
all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 930.791 euro per
l’anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a
valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
4. Per le medesime finalita’ di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento
per le politi che del mare della Presidenza del Consiglio dei
ministri e’ assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unita’ di
personale non dirigenziale gia’ assegnato alla struttura di missione
di cui al comma 2, un ulteriore contingente di sette unita’ di
personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto
collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di quattro unita’ di personale non dirigenziale equiparate
alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale, con
corrispondente incremento della dotazione organica del personale di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da
Ministeri, con esclusione del per sonale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche;
il personale del predetto contingente e’ collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti e ad esso si applica l’articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento fuori ruolo e’ reso
indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale
fine e’ autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l’anno 2024
e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle
risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Per lo svolgimento delle attivita’ di cui ai commi 1 e 2, al
Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio
dei ministri e’ assegnato il contingente di esperti, nominati ai
sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.
204, gia’ attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del
presente articolo. Con il decreto di nomina e’ altresi’ de terminato
il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia
professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle
responsabilita’, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo
incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e
degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione, e nel limite di
spesa complessivo di 204.167 euro per l’anno 2024 e di 350.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse di cui al
comma 7 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in
servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data
di cui al medesimo comma 2, secondo periodo, sulla base di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applica zione di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si
intende assegnato senza soluzione di continuita’ agli uffici di cui
al comma 3 nell’ambito del contingente di ventisei unita’ complessive
di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma
4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche
del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni
dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della
richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori
ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in
conformita’ ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne e’ stata
disposta l’assegna zione alla predetta Struttura di missione. Gli
incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro
dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a
quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere
decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della
Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2. Gli incarichi di esperti gia’ conferiti presso la ci
tata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo
periodo, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro
per l’anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall’anno 2025,
si provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l’anno 2024 e a 1.732.704 euro a
decorrere dal l’anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 736.492 euro per l’anno 2024 e a 1.262.557 euro a
decorrere dal l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 12 bis
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi
1. All’articolo 11, comma 3, primo pe riodo, del decreto-legge 10
agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche’ agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle
attivita’ di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno
specifico intero comparto di materi».
2. L’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non
si applica agli iscritti agli ordini professionali gia’ in quiescenza
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto che proseguono la loro attivita’ professionale.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e
14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Capo V
Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale
Art. 13
Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuita’ operativa
degli impianti ex ILVA
1. All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al primo
periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, decimo periodo,
del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.».
2. All’articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre
2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio
2020, n. 5, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
l’attuazione del presente comma il Mini stero dell’economia e delle
finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applica
zione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».
2-bis. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche’ per
l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 39 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell’ammontare
delle spese e dei costi sostenuti».
2-ter. All’articolo 3, comma 1, decimo pe riodo, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «salute, di ripristino e di
bonifica ambientale secondo le modalita’ previste dall’ordinamento
vigente» sono inserite le seguenti: «. Ove le bonifiche ambientali
siano completate, le ulteriori disponibilita’ che eventualmente
residuano possono essere destinate» e la parola: «, nonche’» e’
soppressa.
Art. 14
Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico
nazionale
1. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli
impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del
rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un
rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure
di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi
per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso
tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la
prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti, e’ disposta la limitazione
o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio e’ disposta
con riferimento all’impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla
infrastruttura cui e’ specificamente riferibile la carenza
rilevata.».
2. Al fine di assicurare la pronta operativita’ e l’efficace
svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti
negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.
217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura
concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto
con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, e’ ridotta, in
via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal
presente comma e dall’articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22
giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1°
gennaio 2020, per il quale non si e’ conclusa nell’anno 2023 la
selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l’anno
2024, si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente
riduzione delle risorse di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dell’interno e quanto a euro
235.173 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 2 del presente
articolo, all’articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, comma 5, dopo le parole:
«specialita’ aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori» sono
inserite le seguenti «ovvero, nel limite di 25 unita’, al personale
che, nell’ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche».
Art. 15
Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di
imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale
1. All’articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.
191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.
13, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: « Sino a tale
data puo’ essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al
termine massimo di cui all’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla
legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle
imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali.»
2. All’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Se
ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita,
l’affittuario puo’ essere individuato anche in deroga a quanto sopra
prescritto. In tal caso il contratto di affitto e’ risolutivamente
condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una
relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al
Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di
sorveglianza.
Art. 15 bis
Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico
1. Nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di
imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita
dei compendi aziendali, effettuata all’esito di una procedura di
evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in
conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione
straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della
vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per
equivalente.
Art. 15 ter
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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