Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Agevolazioni
News aste
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


Con la risposta a interpello n. 150/2024, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine di cui agli artt. 15 e 17 del DPR 601/1973 può trovare applicazione anche nei confronti delle garanzie inerenti al contratto di finanziamento (nel caso di specie, l’atto di costituzione di un’ipoteca volontaria) solo se i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione fiscale in discorso ricorrono con riguardo alla concessione del credito situata a monte.

Nella concreta fattispecie oggetto dell’istanza, una società di diritto tedesco (qualificata in base al proprio statuto e all’estratto del registro delle cooperative presso la Pretura tedesca quale istituto di credito che esercita il credito a medio e lungo termine) rappresentava all’Amministrazione finanziaria la necessità di porre in essere un’operazione di finanziamento per l’acquisto di immobili ubicati in Italia, garantita dalla concessione di ipoteca sugli immobili medesimi.

L’istante rappresentava che: il contratto di finanziamento era stato stipulato in Germania e regolato secondo il diritto tedesco; invece, l’atto di costituzione di ipoteca volontaria sarebbe stato stipulato in Italia, in conformità alla normativa interna e davanti a un notaio italiano, per essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.
La società mutuante adduceva una serie di argomentazioni a sostegno della possibilità di applicare all’ipoteca volontaria l’imposta sostitutiva dello 0,25% di cui agli artt. 15 e 17 del DPR 601/1973, in luogo delle singole imposte dovute, nella misura ordinaria prevista dalla legge.

La questione interpretativa descritta nasce dal fatto che l’art. 15 comma 1 del DPR 601/1973, nel delimitare il perimetro applicativo dell’imposta dello 0,25%, la quale – in caso di esercizio dell’opzione di cui al successivo art. 17, prende il posto dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative – allude non solo ai finanziamenti a medio e lungo termine (ossia, di durata superiore ai 18 mesi), ma altresì (per quel che qui rileva) a “[…] alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali […]”.

L’Agenzia, dopo aver ricordato il generale principio giurisprudenziale secondo cui le norme che contemplano agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione (tra le tante, Cass. n. 2925/2013), ha confutato la soluzione prospettata dall’Istante sulla base di un articolato percorso motivazionale di seguito sintetizzato.

La circostanza che l’istituto di credito che pone in essere l’operazione di finanziamento non abbia la propria sede nel territorio dello Stato non è di per sé un fattore ostativo all’applicazione dell’imposta sostitutiva: ne dà conferma, ad esempio, la circolare Min. Finanze n. 246/1996, ove si legge che il regime agevolativo in esame può applicarsi, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalle relative norme, anche agli istituti di credito stabiliti in altri Stari membri della (allora) Comunità europea, purché pongano in essere operazioni di finanziamento in Italia.

Quanto detto trova ulteriore conferma nella risoluzione Min. Finanze n. 45/2000, la quale, tenuto conto del rinvio ex art. 20 del DPR 601/1973 alla disciplina dettata per l’imposta di registro, sottolinea che, poiché quest’ultima colpisce gli atti formati nello Stato italiano, parimenti l’applicazione dell’imposta sostitutiva poggia sull’imprescindibile requisito territoriale dell’avvenuta realizzazione dell’operazione di finanziamento in Italia. Gli stessi principi sono ribaditi dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2013.

Tirando le fila della prassi citata, le Entrate rilevano che il regime agevolativo ex art. 15 del DPR 601/1973 esige, oltre al requisito territoriale già esplicato, la compresenza di un requisito: oggettivo, incarnato dalle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine e agli atti e formalità, ex art. 15, a esse strumentalmente collegati; soggettivo, sussistente allorché l’operazione di finanziamento sia effettuata da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni che esercitano il credito a medio e lungo termine in conformità a disposizione legislative, statutarie o amministrative in materia bancaria e creditizia, nonché dai soggetti di cui all’art. 17-bis del DPR 601/1973.

Viene, inoltre, conclusivamente rilevato che – secondo una tesi fatta propria dall’Amministrazione finanziaria (ris. n. 271389/1982; circ. n. 240/1999; ris. n. 29/2012) e dalla Cassazione (Cass. n. 4970/2002) – le garanzie inerenti al finanziamento possono fruire dell’applicazione dell’imposta sostitutiva a patto che il finanziamento collegato possieda i requisiti per l’applicazione del beneficio. Così non era nel caso illustrato dalla società istante, laddove, come si è detto, l’operazione di finanziamento era stata conclusa in Germania e difettava, pertanto, del requisito della territorialità: di conseguenza, l’Agenzia ha affermato che l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, stipulato in Italia a garanzia del finanziamento, dovrà scontare le singole imposte dovute secondo il corrispondente regime.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui