I progetti devono includere necessariamente investimenti per migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi e/o degli edifici, ai quali possono essere affiancati investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il contributo relativo agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vale a dire da fonte eolica, solare, idraulica, geotermica o marina, non può superare il 50% del contributo totale riconoscibile sull’intero progetto.
Ogni progetto nel suo complesso deve determinare una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.
In presenza di investimenti per l’efficienza energetica degli edifici, tali investimenti devono inoltre determinare una riduzione di almeno il 30% dei consumi di energia primaria rispetto ai consumi ex ante.
Sono ammissibili le spese espressamente e strettamente pertinenti al progetto, come risultanti dalla diagnosi energetica ex ante.
Sono inoltre ammesse a contributo le spese sostenute per attività di supporto al progetto:
• le spese per l’ottenimento della certificazione ISO 50001 (eventuale);
• il premio per la fideiussione a garanzia dell’anticipo; e, nel limite del 4% del valore totale del progetto:
• la diagnosi energetica ex ante (a meno che sia obbligatoria per legge), che deve essere sottoscritta da un Esperto di Gestione dell’Energia (EGE);
• la relazione energetica ex post, anch’essa sottoscritta dall’EGE, che deve essere prodotta obbligatoriamente in sede di richiesta di erogazione di saldo.
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Ogni progetto deve essere di importo non inferiore a euro 150 mila. Non è previsto un tetto massimo al valore del progetto ma il contributo massimo è di 2 milioni di euro.
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