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Ricordiamo agli operatori della filiera del legno – ed in particolare alle imprese boschive – gli obblighi normativi della Norma EUTR, anche in vista della prossima entrata in vigore del Regolamento EUDR, che ne amplierà le categorie merceologiche coinvolte che impattano sulla deforestazione e sul degrado forestale (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia), includendo la gran parte dei prodotti da esse derivati.

EUTR e Dovuta Diligenza
La “Dovuta Diligenza” può essere definita come “un sistema di valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati provengano da fonti illegali”
Il Regolamento UE n.995/2010, in sintesi, definisce i requisiti per due tipologie di soggetti.

Operatori: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette per primo legno e prodotti da esso derivati all’interno del mercato europeo.
NB: le imprese boschive sono direttamente interessate dal regolamento quando sono classificabili come OPERATORE. Le segherie sono OPERATORE nel caso in cui siano esse stesse ad eseguire l’abbattimento o attraverso contoterzisti.

Commercianti: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato.

Si ricordano gli Obblighi dell’Operatore e del Commerciante
Operatore
a) L’Operatore ha il divieto di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale;
b) l’Operatore deve esercitare la Dovuta Diligenza nel commercializzare legno e prodotti da esso derivati dotandosi di un Sistema appropriato;
c) ciascun Operatore deve mantenere e valutare periodicamente il Sistema di Dovuta Diligenza che ha adottato, salvo il caso in cui egli ricorra ad un Sistema messo a disposizione da un “Organismo di Controllo”.

Le informazioni concernenti le modalità di approvvigionamento di legno e prodotti da esso derivati da parte dell’Operatore e l’applicazione delle misure di attenuazione del rischio devono essere documentate in appositi registri da conservare per almeno cinque anni, che l’Autorità Competente può richiedere di consultare in caso di controlli.

Commerciante
In qualità di Commerciante, la responsabilità primaria è quella della tracciabilità della merce, ovvero:
a) il Commerciante deve essere in grado di identificare l’Operatore o il Commerciante che gli ha fornito il legno e i prodotti da esso derivati;
b) il Commerciante deve essere in grado di identificare i soggetti a cui egli ha fornito il legno e i prodotti da esso derivati, ossia i suoi clienti, che rivestono anch’essi il ruolo di Commerciante;
c) Il Commerciante deve conservare le suddette informazioni per almeno cinque anni e renderle disponibili, su richiesta, all’Autorità Competente.

Il commerciante non è tenuto a richiedere al suo fornitore la documentazione sul Sistema di Dovuta Diligenza da questi applicato come operatore purché in caso di controllo, attraverso i diversi soggetti della catena di approvvigionamento si possa risalire fino a colui che ah il ruolo di Operatore e verificare quindi l’origine legale della merce.
Documenti quali accordi, contratti e ordini di acquisto devono pertanto sempre riportare il nome e l’indirizzo del fornitore. Tale procedura è definita come tracciabilità a monte.
Analogamente, i documenti di trasporto e le fatture di vendita devono individuare il Commerciante al quale è stato venduto il legno e i prodotti da esso derivati. Tale procedura è definita come tracciabilità a valle.

Tenuta dei registri
Sia all’Operatore che al Commerciante è richiesto di registrare i dati raccolti per soddisfare i loro obblighi di conformità al Regolamento UE n. 995/2010. L’Operatore deve conservare le informazioni per cinque anni e fornirle, su richiesta, a scopo di controllo, alle Autorità Competenti. Lo stesso vale anche per il Commerciante.

Per agevolare le imprese boschive, il gruppo di lavoro ha predisposto alcuni modelli di scheda da utilizzare per la corretta tenuta dei registri.

La Regione Piemonte, di concerto con la Regione Lombardia, ha fornito alle imprese forestali operanti sui territori di competenza un supporto per comprendere e orientare le proprie attività nel rispetto del Regolamento (EUTR); ha quindi costituito un gruppo di lavoro tecnico formato da personale della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, dell’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) e dell’Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia (ARIBL).

Già nel 2013 il gruppo di lavoro ha prodotto un documento di indirizzi operativi intitolato “Indicazioni per gli operatori forestali in applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010”, (approvato dalla Regione Piemonte il 23.09.2013 con Deliberazione n. 19-6394 e dalla Regione Lombardia il 23.12.2013 con decreto n.12634).
Il testo vuole fare chiarezza sui campi di applicazione del Regolamento ed in particolar modo sulle imprese e i prodotti coinvolti, approfondendo il sistema di Dovuta Diligenza e presentando esempi di valutazione e attenuazione del rischio, buone pratiche e indicazioni per gli operatori forestali locali.

Le norme forestali piemontesi in genere prevedono che la realizzazione degli interventi selvicolturali avvenga a seguito della presentazione di comunicazioni/denunce di taglio ed, in taluni casi, si concludono con una esplicita autorizzazione. Il gruppo di lavoro ha dunque operato cercando di valorizzare le informazioni già contenute in tali documenti, per minimizzare l’impatto burocratico.

Per agevolare le imprese boschive del territorio sono stati analizzati gli adempimenti richiesti dal Regolamento Comunitario 995/2010 per quanto riguarda le informazioni relative all’approvvigionamento di legno e confrontate con quelle richieste dai rispettivi Regolamenti Forestali per la realizzazione dei tagli boschivi. L’attività ha portato all’elaborazione di  modelli che possono essere utilizzati dalle imprese boschive per la corretta tenuta dei registri:

foglio 1 – Accesso alle informazioni
foglio 2  – Valutazione del rischio
foglio 3 – Mitigazione del rischio
foglio 4 – Registro  delle partite di vendita

N.B: i modelli proposti sono indicativi, in quanto ogni operatore è libero di dimostrare le informazioni richiesta dalla vigente normativa nei modi e con gli strumenti che più ritiene appropriati: pertanto,  l’Operatore forestale che utilizza legno di provenienza locale non dovrà comunque modificare significativamente le proprie modalità operative, ma valutare se queste permettono di documentare in maniera adeguata la sua provenienza.

L’impostazione delle Leggi forestali regionali e dei relativi Regolamenti, con le richieste di informazioni di dettaglio sull’attività di raccolta (tagli e prelievi), favorisce il soddisfacimento di molti requisiti previsti dal Regolamento UE n. 995/2010. Altri strumenti quali la diffusione del Certificato di Idoneità Tecnica e l’iscrizione in specifici Albi regionali delle imprese boschive possono parimenti fornire un valido contributo in tal senso.

La corretta predisposizione delle informazioni derivanti dall’adempimento delle norme forestali applicabili a livello regionale testimonia la volontà dell’impresa di iniziare un circuito virtuoso e costituisce una documentazione fondamentale che, insieme alle fatture di acquisto e vendita del legno, nella maggior parte dei casi ottempera ai principali requisiti del Regolamento UE n. 995/2010.

 

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