Come sfruttare nel 2024 la detrazione fiscale per installare il montascale nell’abitazione. Cosa sapere, la normativa in vigore. L’aliquota fiscale, come pagare, documentazione da conservare.
Il montascale è un impianto indispensabile che consente alle persone con difficoltà nel camminare di superare le barriere architettoniche, salendo e scendendo le scale senza alcun problema.
Il montascale a poltroncina, per poter essere detratto, deve essere conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE. Deve avere una batteria che permette il suo utilizzo anche quando l’energia elettrica fosse assente per un blackout od un problema all’impianto elettrico.
Il motore deve essere presente all’interno del montascale in maniera tale da permettere il passaggio alle persone in piedi.
Acquisto di un montascale: normativa
Risulta necessario approfondire la materia, per fare chiarezza su di un intervento che consente di abbattere le barriere architettoniche e rende più semplice la vita domestica.
La prima legge in materia fu la numero 13/1989, con la quale si stabiliva l’erogazione di fondi per l’installazione di montascale e piattaforme elevatrici. La detrazione IRPEF in quel caso era pari al 19% sull’intero importo della spesa sostenuta, ma usufruibile soltanto per chi presentasse “una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Arriverà poi la legge n. 449 del 1997 a consentire a chiunque, nella misura del 19% ad aver diritto alle detrazioni per l’installazione di attrezzature che possano contribuire al superamento delle barriere.
Se nel caso del singolo individuo è più semplice, in quanto basterà allegare la documentazione attestante i lavori effettuati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel secondo caso, invece, è obbligatoria la delibera dell’assemblea condominiale con la maggioranza dei millesimi, a cui farà seguito la ripartizione della spesa fra i vari condomini da parte dell’Amministratore.
Aliquota e periodo
L’agevolazione fiscale consiste nell’anno solare 2024, in una detrazione IRPEF del 75% delle spese sostenute per l’acquisto ed installazione di un montascale al fine di consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La detrazione viene effettuata in 5 rate annuali di pari importo.
Ad esempio, se la spesa per l’acquisto ed installazione di un montascale è pari a €8.000 nel 2024, la detrazione ammessa è pari al 75% della spesa, ovvero €6.000.
Pertanto la quota detraibile in dichiarazione dei redditi sarà fissata in rate di €1.200 per 5 anni consecutivi, a partire dalla dichiarazione dei redditi che verrà effettuata nel 2025.
Importo massimo
Diversi gli importi massimi stabiliti dalla normativa:
- €50.000 euro per case e appartamenti residenziali presenti in condomini e immobili con più famiglie, con accesso indipendente
- €40.000 euro moltiplicati per gli appartamenti nei condomini che ospitano dalle 2 alle 8 cellule immobiliari
- €30.000 euro moltiplicati per gli appartamenti che compongono residence e condomini con più di 8 unità familiari.
Periodo
La detrazione è relativa ad interventi effettuati nel corso del 2024, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre compresi.
Bonus solo per disabili?
Attenzione: non è obbligatoria, come ribadito più volte dall’Agenzia delle Entrate, la residenza un individuo disabile nell’appartamento o nell’edificio oggetto dei lavori per godere dell’aliquota 75%.
Bonus alternativi
Il Bonus montascale con l’aumento al 75% dell’aliquota per la detrazione si aggiunge ad altre due opportunità già presenti e tuttora in vigore:
- Bonus ristrutturazione 50% per interventi di rinnovamento e rifacimento di uno o più ambienti
- Superbonus 70% nel caso in cui l’installazione sia abbinata ad interventi trainanti.
Modalità di pagamento
Requisito importante è che i pagamenti vengano effettuati in modo che rimangano tracciati, ovvero mediante un bonifico parlante, postale o bancario, sul quale risultano:
- causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
- numero, data ed importo della fattura (o più se l’intervento è stato eseguito in modi e tempi diversi)
- codice fiscale del beneficiario della detrazione
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Documentazione
Effettuate le opere e relativi pagamenti, occorre aver cura della documentazione da presentare al professionista abilitato od al CAF in sede di dichiarazione dei redditi.
Più precisamente è obbligatorio conservare:
- ricevuta del bonifico
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto ed installazione, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
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