Milano, 19 giugno 2024 – 08:43
Rifiuti (Prassi)
(Francesco Petrucci)
Rifiuti |
Mare |
Rifiuti, urbani
I materiali vegetali galleggianti in acqua raccolti insieme ad altri rifiuti di origine antropica per essere destinati alla cernita o altre operazioni, sono rifiuti urbani e come tali vanno gestiti.
Afferma il Dicastero ambientale nella risposta ad interpello 14 giugno 2024, n. 110134, che se tali materiali vegetali sono raccolti insieme ad altri rifiuti di origine antropica per essere destinati a operazioni di cernita o altre operazioni di gestione rifiuti presso specifici impianti, sono classificati come rifiuti urbani (articolo 183, comma 1, lettera b-ter, n. 6-bis del Dlgs 152/2006). In assenza di metodologie e attrezzature che permettono la selezione a monte dei materiali di origine vegetale rispetto ai rifiuti di origine antropica, questi sono rifiuti e vanno gestiti come tali ai sensi di legge. Nelle aree non di competenza dell’Autorità di sistema portuale spetta ai Comuni nel caso di ormeggio di un natante, prevedere strutture di raccolta di tali rifiuti finanziate con una componente della tassa rifiuti, come prevede la legge 60/2022 (“Salvamare”).
Il Dlgs 152/2006, ricorda l’atto, stabilisce che non costituiscono “gestione rifiuti” le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione, deposito preliminare alla raccolta di materiali naturali derivanti da eventi atmosferici anche se mescolati a materiali di origine antropica effettuate nel tempo necessario e presso il medesimo sito nel quale gli eventi climatici li hanno depositati.
Infine, il Ministero dell’ambiente ha evidenziato che, se è vero che né la Provincia né l’Autorità di bacino sono qualificati come “soggetti promotori” delle campagne di pulizia dei rifiuti dal mare, fiumi o laghi ai sensi della legge 60/2022, è auspicabile la loro collaborazione con tali Enti promotori in ragione dei loro obblighi di protezione degli ambienti lacustri e fluviali.
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies, Dlgs 152/2006 – Nota 20 dicembre 2023, n. 209181 – Materiali vegetali naturali galleggianti in mare e spiaggiati per effetto di eventi atmosferici anche frammisti ad altri materiali di origine antropica – Esclusione dalla nozione di “gestione dei rifiuti” ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera n), Dlgs 152/2006 – Condizioni – Effettuazione di operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminare effettuati nel tempo tecnico strettamente necessario e nel luogo ove gli eventi atmosferici li hanno depositati – Sussistenza – Raccolta di tali materiali per essere destinati a operazioni di cernita o altre operazioni di gestione rifiuti – Effetti – Classificazione di tali materiali come rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 6-bis, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Aree non ricomprese nella competenza delle Autorità di sistema portuale – Punti di ormeggio delle imbarcazioni – Obbligo del Comune di predisporre apposite strutture di raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti ex articolo 2, legge 60/2022 – Sussistenza – Sostenimento dei costi di gestione da parte dell’Ente comunale – Sussistenza – Finanziamento con una componente della tassa rifiuti – Sussistenza – Province e Autorità di bacino – Considerazione come “soggetti promotori” delle campagne di raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti – Esclusione – Auspicabilità del loro coordinamento con gli Enti promotori in ragione dei loro obblighi di protezione degli ambienti fluviali e lacustri – Sussistenza
La sintesi delle disposizioni della legge 60/2022 (cd. “Salvamare”) che reca la disciplina per la gestione semplificata dei rifiuti accidentalmente pescati e per la gestione dei materiali spiaggiati aggiornata con il decreto 13 dicembre 2023 che approva il Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (cd. legge “SalvaMare”)
Norme in materia ambientale – Stralcio – Parte I – Disposizioni comuni e principi generali (In appendice: Indice interattivo per accedere alle altre Parti)
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