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Pronte le istruzioni per la fruizione del credito d’imposta ZES. Con provvedimento dell’11 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il MezzogiornoZES unica.

Quali sono le norme del credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno

L’articolo 16 del D.L. n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.
Con DPCM 17 maggio 2024 sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall’art. 16, comma 6, del decreto-legge.

Cos’è il credito d’imposta ZES?

Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento.

Nello specifico, il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, occorre l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

Come comunicare la fruizione del credito d’imposta

Con il nuovo provvedimento è stato quindi approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

Come chiarito dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, con il nuovo modello non è possibile accedere al credito d’imposta previsto dall’art. 16-bis del decreto-legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Come inviare la comunicazione

La Comunicazione deve essere inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Sul punto occorre osservare che si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

In linea generale, la Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

La comunicazione è scartata nel caso in cui:

-il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

-gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

Il controllo non si applica con riferimento alle strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica; il beneficiario segnala tale situazione nella Comunicazione.

Il controllo è effettuato anche in sede di presentazione della comunicazione

Come utilizzare il credito d’imposta

Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

Il credito risultante dalla Comunicazione è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento. In particolare, il credito è utilizzabile:

-per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante;

-per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected].

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito resta subordinata al rilascio della ricevuta.

È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica.

Relativamente alla comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

Fino alla comunicazione dell’autorizzazione è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

-il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

-nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

-con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Quando presentare la comunicazione integrativa

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta in questione, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative.

L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17 gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2025.

Per gli investimenti realizzati successivamente all’invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono ricevute le relative fatture elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare l’avvenuto realizzo e gli estremi delle fatture elettroniche.

Per gli investimenti realizzati alla data di invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali a decorrere da tale data sono ricevute le relative fatture elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare gli estremi delle fatture elettroniche.

La Comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la certificazione, i cui estremi devono essere riportati nel quadro E della Comunicazione.

I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli riportati nella Comunicazione, ad eccezione dei dati descritti nelle istruzioni al paragrafo “Comunicazione integrativa”.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile:

-per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta;

-per la quota corrispondente agli investimenti, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta la certificazione mediante posta elettronica certificata.

I soggetti che hanno validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato secondo le modalità stabilite con il nuovo provvedimento.

Nel caso in cui la percentuale risulti inferiore al cento per cento, in base alle Comunicazioni ricevute, l’Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro il 24 marzo 2025.

Come rinunciare al credito d’imposta

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d’imposta, può presentare una rinuncia totale, utilizzando lo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia.

In quale caso non si possono presentare comunicazioni integrative

In caso di comunicazione o di comunicazione integrativa sottoposta al controllo antimafia, fino al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’esito della verifica non è possibile presentare ulteriori comunicazioni integrative.

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