Nominativi dei concorrenti resi noti prima dei termini: la stazione appaltante di Palermo annulla in autotutela la procedura
CATANIA – “Non si possono rendere pubblici i nominativi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte”. A dichiararlo è l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), sollecitata dal Quotidiano di Sicilia in merito allo svolgimento di una gara svoltasi nelle settimane scorse senza rispettare le prescrizioni del codice degli appalti. A occuparsi della procedura, che interessa la demolizione di manufatti in cemento attualmente presenti all’interno di quello che per tanto tempo è stato il lido dell’esercito sul lungomare della Plaia a Catania, è stato l’11° Reparto Infrastrutture del Genio militare di Palermo.
L’appalto, finanziato con fondi del ministero della Difesa, punta a “riconsegnare al Demanio marittimo le aree su cui sorge lo stabilimento balneare, liberate di tutti i manufatti ed edifici”. Una decisione che, come appreso da questa testata, deriva da due fattori: da un lato la volontà di bonificare dal cemento un’area dal valore paesaggistico e turistico a ridosso del mare, dall’altro la consapevolezza che lo stabilimento non è utilizzato da tanti anni e la concessione alla base dello stesso è in scadenza alla fine dell’anno.
Il progetto ha beneficiato di un finanziamento di poco inferiore a mezzo milione di euro, di cui oltre 182mila per la base d’asta soggetta ai ribassi presentati dai partecipanti alla gara. Considerato l’importo, il Genio civile ha deciso di optare per una gara a cinque inviti e, una volta aperte le buste, ad avere accettato eseguire le opere al costo più basso – poco meno di 120mila euro – è stato il Consorzio Jonico, tramite la ditta Alfio Sorbello con sede a Milo.
La gara d’appalto viziata da un grave errore
L’intera procedura, però, è stata viziata da un grave errore a monte: nella determina a contrarre, ovvero l’atto con cui una stazione appaltante dichiara la volontà di stipulare un contratto, oltre alla modalità di gara gli uffici del Genio militare hanno annunciato anche i nominativi delle imprese a cui sarebbe stato chiesto di formulare un’offerta: il già citato Consorzio Jonico, il Consorzio Aduno, V e V Costruzioni, Sicei Impianti e Costruzioni e, infine, Edil Service di Timpanaro Rosario.
Il documento è stato redatto il 17 aprile e pubblicato sette giorni dopo sul sito istituzionale. Ovvero, per circa tre settimane le imprese che hanno ricevuto l’invito alla gara hanno avuto la possibilità di conoscere in anticipo i nomi dei concorrenti. Si tratta di uno scenario del tutto vietato dalla normativa che regola il mondo degli appalti. All’articolo 35 comma 2 lettera b dell’attuale codice si legge infatti che il diritto di conoscere “l’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte” è differito “fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime”. Al comma 3 dello stesso articolo viene anche specificato che “per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell’articolo 326 del codice penale”, ovvero il reato di rivelazione di segreto d’ufficio.
A confermare quanto verificato dal QdS è stata anche l’Anac
L’autorità presieduta da Giuseppe Busia nel 2018 si era già espressa sul tema in un parere rilasciato nell’ambito di un precontenzioso. All’epoca era in vigore il codice degli appalti varato nel 2016, ma la formulazione dell’articolo sul diritto di accesso agli atti di gara è rimasta identica anche nel codice approvato dal Parlamento nel 2023. “La libera concorrenza – si legge in una nota di Anac inviata a questa testata – potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della definizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa, oltre al rischio di accordi collusivi”.
Il Quotidiano di Sicilia ha contattato gli uffici che dipendono dal ministero della Difesa per capire a cosa è stata dovuta la scelta di rendere noti i nominativi degli invitati. “Tenuto conto che in seguito alla vostra segnalazione è stato accertato un errore materiale ed essendo al momento la procedura di gara in oggetto non ancora giunta in una fase in cui risulta consolidata alcuna posizione di vantaggio a beneficio dei concorrenti né tanto meno si é perfezionato alcun vincolo contrattuale – fanno sapere – per l’esercizio del potere di revoca in autotutela da parte di questa stazione appaltante, nella forma dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse, questa stazione appaltante procederà alla revoca del bando di gara e di tutti gli atti conseguenti”.
In merito alla possibilità che altri bandi in passato siano stati viziati dallo stesso errore, dagli uffici chiosano: “Al momento non risultano altre situazioni analoghe, comunque sarà nostra cura avviare le opportune verifiche del caso”.
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